“Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche - chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. Questo l'oggetto della circolare n.483 del 30 settembre 2021 del Consiglio nazionale dei Geologi, che riportiamo.
Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti rispetto alla tematica in oggetto, già trattata nella circolare n. 438 del 14.10.2019, e, pertanto, si formulano le seguenti osservazioni.
Fermo restando quanto già riportato nel citato atto di indirizzo e ogni necessario adeguamento alla normativa sopravvenuta in relazione alla percentuale di subappalto consentita, si intende fornire una definizione dei «lavori» e dei «servizi» che possono costituire oggetto di contratti pubblici.
L’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di lavori» i contratti aventi per oggetto, per quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali attività, nella classe 45.12, le «trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari»; mentre non vi ricomprende «le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche».
L’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di servizi» i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla sopra richiamata lettera ll).
L’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 prevede per quanto di interesse:
• «I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione … L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.» (comma 1);
• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.» (comma 3);
• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.» (comma 9).
L’art. 41, comma 1, lett. c), del DPR 328/2001 prevede che formano oggetto dell'attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo, in particolare, le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e all'esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici. Dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 41 del DPR 328/2001 vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.
L’unica definizione di «indagini geognostiche» che si rinviene nella normativa vigente è esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui alla categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del DPR 207/2010: essa «riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ».
Risulta, invece, non discusso che siano da considerarsi «servizi» le prove di laboratorio su terre e rocce di cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del DPR 380/2001 e, comunque, le «prove geotecniche di laboratorio».
In conclusione, la linea di demarcazione tra «lavori» e «servizi» per l’affidamento dei contratti pubblici non può che identificarsi nelle richiamate disposizioni.