Nella bozza del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione, approvato il 6 aprile dal Consiglio dei ministri, c'è una norma – articolo 23 – la quale dispone che “I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020”.
Questa norma, spiega la relazione illustrativa, proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Dunque, i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno prossimo.
In allegato la bozza del decreto-legge liquidità
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