Il Comune di Catanzaro ha proposto appello al Consiglio di Stato contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell’ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico”, nonché del capitolato speciale, e ancora contro la delibera di Giunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito.
La delibera di Giunta, dando attuazione alla deliberazione consiliare n. 25 del 13 maggio 2015 disponente la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, rilevava l’assenza di copertura finanziaria per una spesa stimata in circa 800.000 euro; e stabiliva, previo parere favorevole della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 29 gennaio 2016, di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, delegando il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale all’approvazione dello stesso.
Tali atti sono stati impugnati dagli indicati ordini professionali con il ricorso in primo grado, articolato in censure incentrate sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, indicando, al punto 2.1 del bando, un corrispettivo pari ad euro uno, laddove l’appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici.
La sentenza del Tar Calabria appellata ha accolto il ricorso, nell’assunto che si verta di un appalto di servizi (avente ad oggetto la “elaborazione, stesura e redazione integrale del piano strutturale del Comune di Catanzaro” in forma imprenditoriale) e che non è configurabile un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, ovvero atipico rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.
CONSIGLIO DI STATO: OK AI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO AI PROFESSIONISTI. Ribaltando la sentenza del Tar Calabria, il Consiglio di Stato (sez. V) nella sentenza n.4614/2017 depositata il 3 ottobre ha accolto l'appello avanzato dal Comune di Catanzaro osservando che anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico dell’Amministrazione appaltante, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto.
Palazzo Spada ha chiarito che la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resta comunque a carico della Amministrazione appaltante; può, infatti, avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto.
A supporto delle conclusioni cui è pervenuto, il Consiglio di Stato ha ricordato che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione. La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale. Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa – cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini, la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine.
In conclusione, secondo il Consiglio di Stato non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
Scarica la sentenza n.4614/2017 del Consiglio di Stato
OICE: "IL CONSIGLIO DI STATO VUOLE INSPIEGABILMENTE DISTRUGGERE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA ITALIANA; NOI NON CI STIAMO". Durissima la presa di posizione dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. "Innanzitutto – commenta il Presidente Gabriele Scicolone - va precisato che la sentenza riguarda un caso precedente il decreto correttivo del codice che ha vietato alle amministrazioni di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazioni o rimborsi come remunerazione delle attività di ingegneria e architettura, ma è nel merito delle argomentazioni che non si può essere in alcun modo d'accordo con la sentenza".
Per Scicolone "è semplicemente folle immaginare che un professionista o una società possano svolgere attività che impattano sulla sicurezza dei cittadini e sull'efficienza ed efficacia degli investimenti pubblici senza alcun corrispettivo, nel presupposto di non meglio identificate, e francamente inquietanti, altre utilità. I giudici, animati dal solo intento di legittimare ogni forma di contenimento della spesa, anche sulle spalle di giovani professionisti che lavorano in studi e società, hanno preso un vero e proprio abbaglio non considerando che il paragone con gli enti no profit è palesemente improprio perché - come è noto - anche per tali enti i fattori della produzione, cioè il lavoro, sono ovviamente inglobati nel corrispettivo, ancorché ridotto".
Per l'OICE "si deve decidere se, dopo le vessazioni continue del settore pubblico che costringe a pagare una tassa per partecipare alle gare, a rimborsare le spese di pubblicità dei bandi di gara e ad accettare clausole inique sui pagamenti, progettisti, studi e società di ingegneria devono definitivamente chiudere o rivolgere la propria attenzione all'estero dove la professionalità è apprezzata (nel senso letterale della parola). Noi non ci stiamo e ci appelliamo al Governo, al Parlamento, all'ANAC e agli altri colleghi del nostro settore affinché prendano posizione su questa scellerata pronuncia che rappresenta un vero e proprio insulto alla dignità di chi in Italia lavora per progettate edifici e infrastrutture all'avanguardia, investendo in innovazione e ricerca, per non parlare di chi all'estero porta alta la bandiera del Made in Italy professionale; e, a monte di tutto, vale ancora in questo paese l'articolo 1 della costituzione? Siamo ancora una Repubblica fondata sul lavoro?".
CNAPPC: “ABERRANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE AVALLA CAPORALATO INTELLETTUALE E PROFESSIONALE”. “Credevamo che, dopo la bocciatura del bando da parte del TAR della Calabria, finalmente la giustizia sarebbe riuscita a fermare una iniziativa immorale e scandalosa, come quella del bando lanciato l’ottobre scorso dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro, manifestazione di un vero e proprio caporalato intellettuale e professionale. Sconcerta, dunque, la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 ottobre, che, ribaltando quanto stabilito dallo stesso TAR, ha considerato legittimo quel bando”.
Così Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
“La redazione di un Piano Strutturale - spiega - è un incarico lungo, complesso e multidisciplinare da cui scaturiscono le azioni di tutela e sviluppo dell’intero territorio comunale. E’ un incarico estremamente delicato che mette in gioco grandi interessi privati e pubblici e che le Amministrazioni normalmente definiscono “strategico” e su esso investono energie intuendone l’importanza per la competitività dei loro territori”.
La sentenza, avallando la procedura adottata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro mostra la profonda scollatura tra Giustizia amministrativa e interesse pubblico. Peraltro il recente Correttivo al Codice Appalti rende già inattuale quella tipologia di procedura, obbligando all’utilizzo del Decreto Parametri per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. I corrispettivi del Decreto Parametri per le opere pubbliche, infatti, “sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento”.
Ma vi è di più, dice ancora Cappochin. “Molte delle motivazioni della sentenza risultano infondate alla luce delle norme oggi in vigore: infatti in base all’art.24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’ordinamento oggi vieta una prestazione d’opera professionale a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica Amministrazione; l’utile finanziario è oggi un elemento che fa parte del diritto vivente dei contratti pubblici; in base alle vigenti disposizioni, non è lecito un bando che preveda offerte gratuite, essendo in tal modo assente, in base al vigente testo dell'art. 24 comma 8, un importo da porre a base di gara; infine, sempre in base all’art.24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione con la conseguenza che anche il contratto di sponsorizzazione oggi non prevede lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale”.
Per il presidente degli architetti italiani, “è quindi paradossale che in Italia il dibattito non si concentri sulla qualità dei Piani (e in generale sulla bontà delle prestazioni professionali), ma sul mero risparmio economico (perseguito, perlopiù, solo sul breve periodo) ricavabile da surreali quanto inefficaci percorsi di affidamento”.
“La periodica ricorrenza di episodi aberranti in campo pubblico o privato, quali il bando di Catanzaro - conclude - impone che, senza indugio, venga approvata quanto prima la norma sull’equo compenso che affianchi a livello di incarichi privati quanto già normato per gli incarichi pubblici”.