Il primo comma dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) stabilisce che “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”.
In proposito, un quesito sottoposto al Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture chiede: “In un appalto PNRR l'impresa aggiudicataria ha meno di 15 dipendenti quindi non soggetta alla normativa relativa alla parità di genere (salvo nuove assunzioni). L'impresa subappaltatrice invece ha 40 dipendenti, è soggetta alla trasmissione alla stazione appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale, la certificazione, ecc.?”
La risposta del MIT
“L'art. 57 del Codice”, ricorda il Servizio Supporto Giuridico del MIT nel parere n. 3224 del 30 gennaio 2025, “prevede l'impegno di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (...) in fase di gara (quale requisito necessario dell'offerta). Pertanto si ritiene che la verifica da parte della stazione appaltante non debba estendersi ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo la fase di gara”.