L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un “Vademecum” di approfondimento dei contenuti del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, relativo alla gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 213, co. 10 del d.lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici.
Nel documento – IN ALLEGATO - sono presenti anche numerose indicazioni operative per le imprese.
Attualmente, il nuovo Codice dei contratti (art. 213, comma 8) stabilisce che l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
La gestione della BDNCP è attuata dall’Autorità, avvalendosi dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome (art. 213, comma 9).
La stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio (comprendenti le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione) e applica le sanzioni amministrative pecuniarie mediante apposito Regolamento, nel rispetto del principio del contradditorio e della partecipazione al procedimento (comma 13 del predetto art. 213).
Sanzioni che, in linea con la previgente disciplina, sono disposte nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere.
In aggiunta, la sezione centrale dell’Osservatorio deve, oggi, monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (art. 213, comma 9).
Il Codice, con il decreto di cui all’art. 81, comma 2, sentita l’ANAC e AGID, attribuisce poi al MIT il compito di indicare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’esclusione e la modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei prodotti dati.
Sulla bozza di tale decreto, predisposta dal Ministero, si è pronunciato, dopo l’ANAC (delibera 1 marzo 2018) e l’AGID (determinazione direttoriale n. 89 del 16 marzo 2018), il Consiglio di Stato, con parere n. 1126/2018.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato, tra le altre cose, come nel testo inviato non venisse data sufficiente attuazione alla previsione di cui all’art. 81, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti, con particolare riferimento “alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione”.
Al riguardo, va altresì evidenziato che l’ANAC, con un comunicato pubblicato il 24 settembre 2018 sul proprio sito istituzionale, ha elaborato la procedura di accesso al Casellario informatico, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018, oggetto del presente vademecum.