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Appalti pubblici, dal 1° gennaio 2016 si applicano le modifiche al Regolamento UE n. 966/2012

In vigore il nuovo Regolamento Ue 2015/1929 che assicura l'allineamento della terminologia del regolamento del 2012 a quella delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE

mercoledì 4 novembre 2015 - Redazione Build News

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È entrato in vigore il 31 ottobre 2015 il Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che ha stabilito le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, contiene anche disposizioni in materia di appalti pubblici. Poiché le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sono state adottate il 26 febbraio 2014, si è reso necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tenerne conto in riferimento ai contratti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2015, il nuovo Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 (IN ALLEGATO) aggiunge alcune definizioni e apporta taluni chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sia allineata a quella delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Il nuovo Regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituisce l'intestazione del titolo V “Appalti pubblici e concessioni”, sostituendo gli articoli in materia di: definizioni (art. 101); misure di pubblicità (103); procedure di appalto (104); preparazione di una procedura di appalto (105); criteri di esclusione e sanzioni amministrative (106); rigetto di una procedura di appalto (107); sistema di individuazione precoce e di esclusione (108); aggiudicazione dei contratti (110); presentazione, comunicazione elettronica e valutazione (111); contatti durante la procedura di appalto (112); decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati o offerenti (113); annullamento della procedura di appalto (114); garanzie (115); errori sostanziali, irregolarità e frodi (116); l'amministrazione aggiudicatrice (117); soglie applicabili e periodo di status quo (118); norme in materia di accesso agli appalti (119); norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti (120); misure di follow-up (166); norme in materia di accesso agli appalti (191).

Inoltre, il nuovo Regolamento sopprime l'art. 109 e aggiunge i seguenti articoli su: appalto interistituzionale e appalto congiunto (104 bis); tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'imposizione di sanzioni amministrative (105 bis); esecuzione e modifiche del contratto (114 bis).

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