È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 06-03-2023 il decreto 1 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
L'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori.
L'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, dispone che, per le finalita' di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo art. 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024.
L'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Il citato decreto 1 febbraio 2023 disciplina le modalita' operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.