Fisco

Appalti pubblici, Inail: assegnare nelle gare un punteggio aggiuntivo legato agli indici infortunistici delle imprese

La proposta dell’Inail si fonda su una norma del Codice Appalti (art. 95, comma 6, lettera a), che stabilisce che tra i criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa definiti nei documenti di gara possano rientrare anche certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

martedì 12 luglio 2022 - Redazione Build News

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Identificare e valorizzare l’impegno per la prevenzione di infortuni e malattie professionali delle imprese che partecipano agli appalti pubblici, assegnando nelle gare di appalto un punteggio aggiuntivo legato ai loro indici infortunistici e a profili di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza in azienda.

È questo l’obiettivo del rating della sicurezza elaborato dall’Inail e presentato nelle sue linee generali dal direttore generale Andrea Tardiola, alla presenza del vicepresidente Paolo Lazzara, nel corso di un incontro con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che avrà un ruolo centrale nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con investimenti complessivi pari a circa 15 miliardi di euro, e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, la società pubblica responsabile della realizzazione delle infrastrutture delle Olimpiadi invernali del 2026.

La proposta dell’Inail si fonda su una norma del Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 6, lettera a del d.lgs n. 50 del 2016), che stabilisce che tra i criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa definiti nei documenti di gara possano rientrare anche certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Nella costruzione degli atti di gara si può dunque prevedere l’inserimento di requisiti speciali e facoltativi che favoriscano l’innalzamento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e, di conseguenza, il potenziamento dell’azione di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. La possibilità da parte delle imprese di far valere nella partecipazione agli appalti pubblici indici infortunistici virtuosi e interventi di prevenzione adeguati, corredati dalle certificazioni e attestazioni previste dal Codice dei contratti pubblici, incentiverà infatti lo sviluppo di sistemi aziendali che vadano nella direzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Tra i criteri migliorativi dell’offerta, l’Istituto propone come sistema premiale l’introduzione del Rating sinistrosità e prevenzione (Rsp), un indicatore che tiene conto sia dell’andamento infortunistico sia della gestione della salute e sicurezza all’interno dell’azienda, in modo da valorizzare gli approcci che vanno oltre i meri adempimenti di legge.

Il rating di sinistrosità, in particolare, sarà calcolato attraverso due indicatori che tengono conto della frequenza e della gravità degli infortuni, distinti per attività economica, territorio e dimensione aziendale. Questi indicatori, applicati ai dati del quinquennio precedente, sono utilizzati sia per calcolare il livello di rischio infortunistico proprio dell’azienda sia per calcolare i parametri di riferimento (benchmark), utili per determinare lo scostamento tra sinistrosità aziendale e sinistrosità media e assegnare un punteggio all’impresa. Nel complesso i benchmark costruiti dall’Inail sono 1.680 e riguardano 21 regioni e province autonome, 40 tipologie di attività e due dimensioni aziendali (Pmi e grandi imprese).

Il rating prevenzione, invece, è moltiplicato per una variabile che aumenta al diminuire delle dimensioni aziendali, con il duplice obiettivo di valorizzare le azioni di prevenzione delle piccole imprese e di compensare il rating di sinistrosità. Per calcolarlo sono stati al momento ipotizzati due percorsi alternativi: il primo riguarda le aziende che hanno un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) o un Modello organizzativo e gestionale (Mog) sottoposto a verifica da una terza parte indipendente, mentre il secondo, che prevede un punteggio variabile ma comunque inferiore al primo, riguarda tutte le aziende prive di un Sgsl certificato o Mog asseverato.

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