Il Consiglio di Stato, con la sentenza 27/02/2019, n. 1387 (vedi allegato), respingendo in appello il ricorso di una società cooperativa risultata seconda in una procedura per l’affidamento di servizi bibliotecari, ha fornito alcuni chiarimenti sull’incompatibilità dei commissari di gara e sui criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Illustrando la ratio dell’art. 77, comma 4, del D.lgs. 50/2016, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, i giudici hanno richiamato i seguenti principi:
- L’eventuale incompatibilità tra i membri della commissione deve essere comprovata “sul piano concreto e di volta in volta”;
- Il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (sulla base del principio della separazione tra chi predisposizione il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo);
- Non è possibile riferire le ragioni di incompatibilità a un incarico anteriore nel tempo alle preclusioni che deriveranno dall’assunzione di un incarico posteriore.
ANOMALIA DELL’OFFERTA. Secondo il ricorrente, l’offerta aggiudicataria aveva indicato un costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari del Ministero del Lavoro. Il Consiglio di Stato chiarisce però che “il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta ha natura globale e sintetica” ed è riservato all’Amministrazione. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono “un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.”