Sentenze

Appalti pubblici: incompatibilità dei commissari e offerte anomale, i chiarimenti del Consiglio di Stato

Con la sentenza 27/02/2019 n. 1387 i giudici di appello chiariscono che l’incompatibilità tra i membri della commissione di gara deve essere comprovata “sul piano concreto e di volta in volta”

giovedì 7 marzo 2019 - Redazione Build News

consiglio-di-stato-2

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 27/02/2019, n. 1387 (vedi allegato), respingendo in appello il ricorso di una società cooperativa risultata seconda in una procedura per l’affidamento di servizi bibliotecari, ha fornito alcuni chiarimenti sull’incompatibilità dei commissari di gara e sui criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Illustrando la ratio dell’art. 77, comma 4, del D.lgs. 50/2016, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, i giudici hanno richiamato i seguenti principi:

  • L’eventuale incompatibilità tra i membri della commissione deve essere comprovata “sul piano concreto e di volta in volta”;
  • Il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (sulla base del principio della separazione tra chi predisposizione il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo);
  • Non è possibile riferire le ragioni di incompatibilità a un incarico anteriore nel tempo alle preclusioni che deriveranno dall’assunzione di un incarico posteriore.

ANOMALIA DELL’OFFERTA. Secondo il ricorrente, l’offerta aggiudicataria aveva indicato un costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari del Ministero del Lavoro. Il Consiglio di Stato chiarisce però che “il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta ha natura globale e sintetica” ed è riservato all’Amministrazione. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono “un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.”

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...