L'Ance segnala che nel recente periodo sono stati emanati una serie di Pareri, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di appalti pubblici, di cui alcuni meritano una specifica attenzione.
ADEGUAMENTO PREZZI – CONTABILIZZAZIONE. Con Parere n. 1711/2023 è stato chiarito come occorra “provvedere al meccanismo del conguaglio previsto al comma 3 del DL 50/2022 in occasione degli stati di avanzamento contabilizzati nel 2022 e nel 2023” anche per gli interventi “di cui al comma 6ter dell’art. 26”, cioè per le procedure avviate successivamente al DL 50/2022, con prezzi a base di gara riferiti al prezzario 2021, aggiornati con incremento nel limite del 20%.
ADEGUAMENTO PREZZI – RIFERIMENTI NORMATIVI. Con Parere n. 1726/2023 è stato specificato come, per gli interventi di cui ai commi 6bis e 6ter dell’art. 26 del DL 50/2022, “per le lavorazioni eseguite nel periodo 01/01/2023-31/12/2023, non si applicano né le clausole revisionali di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), ove previste, né le compensazioni di cui all’art. 29, comma 1, lettera b, del d.l. 4/2022 e s.m.i” essendo infatti previste per detti interventi autonoma metodologia.
ADEGUAMENTO PREZZI – PREZZIARIO DA APPLICARE. Con Parere n. 1735/2023 è stato determinato come, in “Riferimento all’applicazione dell’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 come introdotto dall’art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2002” debba essere utilizzato “il confronto” tra il prezzario “vigente al momento dell’offerta e quello vigente al momento della contabilizzazione, ai quali applicare il ribasso offerto”.
ADEGUAMENTO PREZZI APPALTI INTEGRATI PREZZIARIO RIFERIMENTO PROGETTO ESECUTIVO. Con Parere n. 1765/2023 è stato ritenuto, con orientamento invero originale, come rispetto ad un “appalto integrato aggiudicato nel 2022”, in relazione alla “redazione del progetto esecutivo da redigere da parte dell’operatore aggiudicatario”, sia consigliabile adeguare “il progetto esecutivo al prezzario aggiornato” non utilizzando quello di gara.
POSSESSO WHITE LIST. Con Parere n. 1773/2023 è stato individuato l’obbligo della dimostrazione del “possesso della white list”, da parte dell’operatore economico concorrente, qualora tra le prestazioni da rendere sia contemplata “la guardiania” e non la mera “custodia” del cantiere. In caso di ATI tale possesso potrà essere dimostrato anche solo dal “soggetto del raggruppamento che svolgerà detta attività”. Il parere specifica poi come “I concorrenti, in gara, potranno dichiararne il subappalto/subaffidamento, dovendo poi andare a selezionare in sede di esecuzione un subappaltatore/subaffidatario iscritto in white list”.
ADEGUAMENTO PREZZI – PREZZI FUORI TARIFFA. Con Parere n. 1780/2023 è stato ribadito come, l’aggiornamento dei prezzi “debba riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi”.
CONSORZI STABILI – CUMULO ALLA RINFUSA. Con Parere n. 1788/2023 è stato stabilito come, fatto salvo il consiglio di specificare la disciplina della qualificazione nei documenti di gara, in caso di consorzi stabili, “In base al principio della massima partecipazione la limitazione del c.d. “cumulo alla rinfusa” dovrebbe essere limitata alla sola categoria OG2”. In altre parole esprimendosi in contrasto all’ultimo orientamento giurisprudenziale, il quale aveva escluso, stante la formulazione dell’art. 89 del codice dei contratti, di poter ricorrere a tale cumulo, per il requisito dell’attestazione SOA, impedendo ai consorzi stabili di poter designare proprie consorziate esecutrici, prive di tale requisito, il Ministero consiglia di consentire siffatte designazioni.
ANTICIPAZIONE – MOMENTO DI DECORRENZA 15 GIORNI. Con Parere n. 1792/2023 è stato ritenuto come, “la consegna dei lavori disciplinata dall’art. 5 comma 1 del DM 49/2018”, coincida con “l’avvio dell’esecuzione” e quindi con “l’effettivo inizio della prestazione”, requisito dettato dall’art. 35 comma 18 del codice dei contratti per la concessione dell’anticipazione sul prezzo del contratto, con la conseguenza che dalla sottoscrizione del verbale di consegna, “partano ad essere conteggiati i 15 giorni per la corresponsione dell’anticipazione del prezzo”. Tale parere è comunque conforme a quanto dettato in tema di disposizioni transitorie dall’art. 225 comma 13 del Decreto Legislativo 36/2023.