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Appalti pubblici, tutte le novità più importanti con il nuovo Codice

Il ruolo del RUP, subappalto, i prezzi dell'edilizia e il BIM process sono solo alcune delle novità introdotte con il nuovo Codice. Iscriviti a CostruirePiù per approfondire tutti questi temi con relatori d'eccezione

lunedì 12 febbraio 2024 - Redazione Build News

building-1804030_1280 Fonte Pixabay

Dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti. Tra dubbi e incertezze da parte degli attori della filiera acquistano efficacia le disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici formalmente in vigore dal 1° aprile 2023.

Tante le novità previste dalla nuova riforma, come il ruolo del RUP, il subappalto e il BIM process. Come da decreto è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023.  Già a luglio scorso, dopo l'entrata in vigore del decreto, da diverse parti come OICE e ANAC era stato registrato un crollo delle gare di progettazione: nel mese di luglio le gare sono state solo 73 con un valore di 39,9 milioni, di queste solo 6 secondo il nuovo codice dei contratti (decreto 36/2023) per un valore di circa 630.000 euro. A giugno le gare di progettazione erano state 296 per un valore di 281,4 milioni, il calo su giugno arriva al 75,3% del numero e all’85,8% del valore. Su luglio 2022 il calo è ancora più pesante ‐87,7% in numero e ‐90,4% in valore. Per la sola progettazione i primi sette mesi del 2023 si chiudono con 1.349 bandi per 977,7 milioni, il confronto con i primi sette mesi del 2022 vede il numero calare del 28,8% e il valore del 15,0%.

Ma vediamo insieme le principali novità:

La figura del RUP

Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. I requisiti del RUP vengono definiti nell’allegato I.2. La sua nomina, secondo il testo approvato in Consiglio dei Ministri, spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell’unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato (altra novità rispetto alla bozza di dicembre).

Subappalto a cascata

La novità in materia di subappalto è introdotta dall’art. 119 dlgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell’art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Che cos’è il subappalto a cascata? È l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, a una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante.

Progettazione

Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Appalto integrato

Prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato! Si parla di appalto integrato quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, ossia l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all’appalto integrato.

Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione stazioni appaltanti

Il dlgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l’allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare. La qualificazione è prevista per affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamento di lavori superiori a 500.000 €. Il 27 maggio 2023 l’Anac ha pubblicato un comunicato contenente le prime indicazioni utili per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il presidente Busia precisa che con l’avvio del sistema di qualificazione dal 1 luglio interverrà anche il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo di gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.

Durante la prima giornata del convegno digitale CostruirePiù, che si svolgerà dal 27 febbraio al 1 marzo, verrà fatta una panoramica sul nuovo Codice dei Contratti per capire cos'è cambiato dal primo luglio ad oggi insieme a importanti esperti del settore. Non perderti tutte le novità, registrati al convegno! Sono previsti 3 cfp a giornata per ingegneri.

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