Comporta l’esclusione dalla gara, in caso di raggruppamento costituendo, la mancanza della dichiarazione di impegno prevista dall’art.37, comma 8, del Codice Appalti.
Lo ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4620/2015 depositata il 2 ottobre.
La citata dichiarazione è il documento che contiene l’impegno delle imprese mandanti a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Si tratta di una dichiarazione non avente unicamente valore formale, trattandosi di negozio giuridico, che esprime una precisa volontà delle imprese del costituendo raggruppamento temporaneo.
Secondo Palazzo Spada “in caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di impegno, prevista dall’art.37, comma 8, del D. LGS. n.163/2006, è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione”.
Pertanto, la natura negoziale della dichiarazione, che esprime l’impegno delle imprese del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza, comporta che l’Amministrazione non può fare ricorso al soccorso istruttorio.