Fisco

Appalti segretati, in Senato il DDL che modifica l'art. 17 del Codice Appalti

Il disegno di legge mira a ricondurre i contratti segretati, attualmente sottoposti al solo controllo successivo, alla disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti

martedì 16 giugno 2015 - Redazione Build News

appalti_segretati

È arrivato in Senato il disegno di legge (Atto Senato n. 1936), di iniziativa dell'On. Matteo Bragantini (LNA), che prevede modifiche all’articolo 17 del Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Il disegno di legge, approvato il 20 maggio scorso dalle Commissioni permanenti riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, è stato trasmesso al Senato il 25 maggio e assegnato, in sede referente, all’8a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”, il 9 giugno. 

Ricordiamo che al Senato è attualmente all'esame il disegno di legge 1678-A, recante disposizioni per il recepimento delle nuove direttive sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e per il riordino complessivo della materia; fra i principi e criteri direttivi non vi sono espliciti riferimenti agli appalti oggetto del disegno di legge n. 1936.

RICONDUZIONE DEI CONTRATTI SEGRETATI ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI PUBBLICI. L’articolo 1 novella l’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificando la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

La norma – spiega il dossier del Servizio studi del Senato - mira a ricondurre i contratti segretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

L’articolo 1, comma 1, lettera a) novella l’articolo 17, comma 2, del Codice, aggiungendo un periodo in base al quale gli atti motivati che attribuiscono le classifiche di segretezza, ovvero che dichiarano le speciali misure di sicurezza:

- devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio;

- devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 4, in base al quale l'affidamento dei contratti avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. A tale previsione è aggiunto un nuovo periodo (rectius i periodi aggiunti sono due) che disciplinano:

- il caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel predetto numero di almeno cinque operatori economici: le amministrazioni e gli enti usuari danno conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati;

- il caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza: le amministrazioni e gli enti usuari danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.

L’articolo 1, comma 1, lettera c) sostituisce il comma 5 il quale, nel testo vigente, prevede che:

- i contratti, posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione;

- dell'attività di controllo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Il nuovo testo proposto prevede che:

- ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis del Codice; tale disposizione limita l’applicazione del Codice ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, escludendovi:

§ quelli ai quali si applica la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo 208/2011 che ha attuato la direttiva 2009/81/CE;

§ quelli di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 208/2011 (fra gli altri i contratti conclusi nell’ambito di accordi internazionali e quelli in cui viene in rilievo l’interesse essenziale della sicurezza dello Stato);

- i contratti, posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti;

- in sede di controllo preventivo:

§ la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto,

§ decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole;

§ il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 1214/1934, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza; il citato articolo 98 attribuisce al presidente della Corte il compito di provvedere, con regolamento, alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del citato testo unico;

- in sede di controllo successivo:

§ la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione;

§ dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione alle Camere.

COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE. L’articolo 2, comma 1, novella l'articolo 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) in base al quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, adottano i provvedimenti di segretazione di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice Appalti, ai fini dell’esclusione dall’applicazione del medesimo. La novella prevede che tale competenza è del segretario generale ove ne sia istituito l'ufficio.

COMPITI DEL CAPO DIPARTIMENTO E DEL SEGRETARIO GENERALE. L’articolo 2, comma 2, reca due novelle al decreto legislativo 300/1999 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”) onde precisare, con riferimento ai compiti del capo dipartimento e del segretario generale, che vi rientrano quelli di adottare i predetti provvedimenti di segretazione. L’articolo 2, comma 2, lettera a) novella l'articolo 5, comma 3, che indica i compiti del capo dipartimento; mentre l’articolo 2, comma 2, lettera b) novella l'articolo 6, comma 1, che indica i compiti del segretario generale.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Attualità
Correttivo Codice Appalti. FINCO: "Gravissimo passo indietro della Commissione Ambiente"

La Commissione Ambiente della Camera Deputati suggerisce di confermare la possibilità per...



Il parere di...
Correttivo Codice Contratti: la posizione dell'ANCE

Secondo l'Associazione dei costruttori edili, lo schema di decreto contiene importanti innovazioni...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Attualità
MIBA 2025: la fiera dedicata alle innovazioni nel settore costruzioni

Al centro dell’edizione 2025 ci sarà la sfida della twin-transition e la...

Attualità
Aumenti dei prezzi per vendite e affitti: Milano ancora al primo posto

Le previsioni di Immobiliare.it Insights per il nuovo anno mostrano un mercato...

Attualità
Transizione energetica: i 5 trend per il 2025

Eaton stila la lista delle tendenze: crescono le opportunità di ritorno sull’investimento...