Negli appalti di servizi non ci possono essere discriminazioni fra regioni. Lo ribadisce l'Anac con il Parere di precontenzioso n.240/2023, a seguito dell’esclusione di una gara in Sicilia, bandita dal Comune di Agrigento, per una cooperativa sociale iscritta all’Albo della Regione Campania.
L'Autorità anticorruzione ricorda che inserire in un appalto di servizi la clausola di partecipazione ai soli enti del Terzo settore iscritti ad uno specifico Albo Regionale viola i principi di concorrenza e di parità di trattamento.
Si crea, infatti, discriminazione sul territorio nazionale fra cooperative di diverse regioni, e pertanto non è conforme alla normativa esistente e all’obbligo di evidenza pubblica delle procedure.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione
In una gara per l’acquisto di servizi e spazi gioco per bambini, per un importo base di 900.516 euro, il Comune di Agrigento aveva inserito come conditio sine qua non per la partecipazione alla gara, l’essere iscritti all’Albo regionale siciliano.
Per Anac ciò si pone “in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione”. L’Autorità, inoltre, fa presente che “sono nulle le previsioni della lex specialis che introducono requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge”.
In ogni caso – fa presente Anac – inserire l’obbligo di iscrizione all’Albo regionale va bene, “ma va consentita la partecipazione a tutte le cooperative sociali che risultino iscritte nell’albo della regione di appartenenza”.