Sentenze

Appalti sottosoglia, la Corte costituzionale boccia l'esonero sulla ritenuta di garanzia dello 0,50%

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Veneto n. 27/2021, che contrasta con il Codice Appalti violando i principi di concorrenza e correttezza

martedì 21 marzo 2023 - Alessandro Giraudi

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Con la sentenza n. 44/2023 (in allegato) depositata il 17 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.


L’art. 9 della suddetta legge regionale prevede che «[p]er i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi». Secondo la Consulta tale norma, contrastante rispetto al Codice dei contratti, è incostituzionale perché non rispetta i principi di concorrenza e correttezza.


L’art. 19 della medesima legge veneta ha sostituito l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 41 (Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale»), stabilendo, con riguardo all’attività di estrazione di sabbie e ghiaie, che «[i]n assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi». Prima della sua modifica, il medesimo art. 2, comma 2, prevedeva che «[i]n assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi».

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