Nel caso in esame, avente ad oggetto un “appalto calore” e l’aggiornamento del prezzo per l’erogazione del servizio di riscaldamento, la corretta applicazione della revisione del prezzo – in base al Codice Appalti - concerne il maggior prezzo del servizio, e non i maggiori costi per l’impresa.
Con questa motivazione il Tar Trento ha confermato la correttezza dell’operato del Comune di Trento e bocciato il ricorso presentato da Siram Spa, capogruppo mandataria dell'a.t.i. costituita con le imprese Grisenti s.r.l. e Leveghi S.r.l. che si era aggiudicata la gara indetta dal Comune di Trento per l’appalto del servizio di gestione integrata degli impianti termici (inclusa la fornitura del combustibile), nonché degli impianti di climatizzazione, elettrici, fotovoltaici, di trasmissione dati, telefonici, antintrusione e antincendio degli immobili di pertinenza dell’Amministrazione.
Il contratto di appalto, di durata quinquennale, stabiliva la possibilità di revisione dei prezzi del gas in base agli aggiornamenti dell’Autorità per l’energia per le condizioni economiche di fornitura del gas naturale. Il Comune di Trento, non condividendo la metodologia di calcolo degli ulteriori importi richiesti da Siram, ha rigettato le domande di revisione da parte della società.
“L'intenzione del legislatore – osserva il Tar Trento - è quella di porre a carico della pubblica amministrazione non gli incrementi dei costi medi dell'impresa, ma l'incremento della variazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti”. Pertanto, “solo il prezzo formatosi sul mercato di riferimento - come, in questo caso, quello liberamente scelto dalle parti: la tariffa combustibile aggiornata periodicamente dall’AEEG - consente di ancorare il meccanismo di revisione ad un criterio univoco tale da conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale. All’opposto, non è possibile parametrare il meccanismo della revisione dei prezzi agli ulteriori “costi sostenuti dall'impresa”, quali quelli di approvvigionamento”.