L'articolo 1, comma 1, lettera i) dello Sblocca-cantieri - decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, da ieri all'esame delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente del Senato - novella l'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del Codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.
Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
In base a quanto previsto dalla lettera mm) dell'articolo 1 del decreto-legge, il divieto di appalto integrato non troverà più applicazione nei confronti delle opere i cui progetti definitivi siano stati approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi dall'approvazione dei predetti progetti (si veda, infra, la lettera mm), numero 3).
Si ricorda che l'articolo 59 prevede il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. (fonte: dossier Servizi Studi di Senato e Camera)