Nell'ambito di un appalto integrato, nel caso in cui i progettisti decidano di costituire un RTP, sussiste l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016.
Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MiMS) nel parere n. 1388 del 27 giugno 2022.
Quesito: In un appalto integrato l'impresa di costruzioni indica dei progettisti che pur non essendo necessario decidono di impegnarsi a costituire un RTP. È corretto dire che in quanto non concorrenti ma semplicemente indicati il loro raggruppamento temporaneo non debba prevedere un giovane professionista?
Risposta: In merito al quesito posto si rappresenta che l’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Tanto premesso, si ritiene che nel caso in cui i progettisti decidano di costituire un RTP sussista l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista ai sensi dell’indicato art. 4 del DM 263/2016.