Attualità

Appalto integrato e verifica preventiva della progettazione: delucidazioni dal MIT

Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto a un quesito con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025

martedì 18 marzo 2025 - Redazione Build News

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Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto, con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025, al seguente quesito:

A norma dell'art. 34, co. 2, lett. a), all. I.7, D.Lgs. 36/23, i progetti per lavori di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, devono essere verificati da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; l'importo si abbassa ad € 5.538.000 nel caso di appalto integrato. Si chiede se nel caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, debbano essere verificati dai soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, sia il PFTE mandato in gara con appalto integrato che il progetto esecutivo scaturente da detto appalto integrato. Nell'ipotesi in cui debba essere verificato da organismi accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, solo il PFTE, si chiede se il progetto esecutivo redatto in esecuzione dell'appalto integrato possa essere verificato a norma della lett. b, del medesimo art. 34”.

La risposta del MIT

“Relativamente alla questione in esame, si ricorda che l'art 42 comma 1 d. lgs 36/2023, terzo periodo, prevede espressamente che "in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori." Inoltre, nell’allego I.7 d. lgs 36/2023, l’art. 34 co 5 prevede che “nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica”. Pertanto entrambi i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte dei soggetti accreditati di cui all'art.34 comma 2 lettera a) dell'allegato I.7. La risposta alla prima domanda è affermativa. La seconda domanda risulta superata dalla risposta fornita alla prima domanda”.

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