“In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve”.
Così la Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 22879/2015 depositata il 10 novembre.
I PRESUPPOSTI DELL'ACCETTAZIONE TACITA. La Corte suprema osserva che “in tema di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo”.
NON C'È DISTINZIONE GIURIDICA FRA ACCETTAZIONE TACITA E ACCETTAZIONE PRESUNTA. Non c'è distinzione giuridica, evidenzia la Cassazione, “fra accettazione tacita e accettazione presunta, poiché si ha accettazione tacita quando vi sono comportamenti che fanno presumere la volontà di accettare l'opera senza riserve”.
Inoltre “la verifica non è elemento necessario del contratto di appalto e la sua mancanza non impedisce che possa esservi accettazione tacita delle opere”.