Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 definisce un impianto termico:
"impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Non esistono in commercio apparecchi a combustibile solido di potenzialità inferiore a 5kW e quindi sono sostanzialmente tutti assimilati agli impianti termici.
Pertanto tutti gli apparecchi a combustibile solido devono essere inseriti nel Libretto d'impianto per la climatizzazione nella scheda 4.1 riservata ai GRUPPI TERMICI O CALDAIE. Durante i sopralluoghi effettuati da APRIE si rilevano ancora molti errori nella compilazione del Libretto e tali apparecchi vengono sovente erroneamente inseriti nella scheda 4.8 riservata invece ad ALTRI GENERATORI.
Si racomanda infine di compilare la scheda n. 2 riservata al TRATTAMENTO ACQUA , in particolar modo di stimare il contenuto d'acqua dell'impianto di climatizzazione e calcolare la durezza totale dell'acqua.