Entrerà in vigore il prossimo 7 agosto il decreto 10 giugno 2016, n. 140 (del ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero dello Sviluppo economico) “Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 luglio 2016, il regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
ART. 2 DEFINIZIONI. Ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del regolamento si intende per:
a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali;
b) «fine vita»: insieme delle attivita' di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto;
c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.
ART. 3 INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE DI AEE. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei.
Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:
a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali;
c) aumento della riciclabilita' del prodotto e delle sue componenti;
d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;
e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti prima dell'immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell'Allegato 1, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie.
Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'ambiente (ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 2, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e' valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, e' determinata secondo le modalita' contenute nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2.
Il produttore, in possesso dell'attestazione, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l'attestazione.
ART. 4 AZIONI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE TRA PRODUTTORI DI AEE ED OPERATORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E RICICLAGGIO. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonche' agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attivita' di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita' previste dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.
ART. 5 PREVENZIONE E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, favoriscono azioni volte a:
a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto;
b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.
I produttori di AEE promuovono e favoriscono l'istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformita' all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».
I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative rivolte ai consumatori finali e finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all'uso consapevole dei prodotti.
ART. 6 MONITORAGGIO. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del medesimo decreto legislativo e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente.
Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.