La Fondazione Nazionale Carlo Collodi non è un organismo di diritto pubblico, quindi non è tenuta a osservare il Codice dei contratti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi, a meno che non debba realizzare opere di valore superiore al milione di euro sovvenzionate da amministrazioni pubbliche per più del 50%. Lo ha chiarito l’Anac nel Parere sulla normativa n. 595 del 13 dicembre 2022 (in allegato).
La Fondazione ha chiesto un parere all’Autorità in vista della realizzazione di un Parco Policentrico sul territorio di Collodi con ampliamento del Parco monumentale di Pinocchio attualmente esistente, mediante realizzazione di edifici e aree dedicate. Poiché l’intervento richiederà l’impiego di investimenti economicamente rilevanti, con affidamento di lavori a terzi, la Fondazione ha necessità di sapere se a tale scopo sia obbligata ad applicare il codice appalti.
FINANZIAMENTI PUBBLICI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO. Con riferimento al requisito del finanziamento pubblico maggioritario, Anac evidenzia che per Statuto la Fondazione Collodi persegue i suoi scopi principalmente mediante le rendite derivanti dall’apertura al pubblico del Parco tematico e dalle elargizioni e donazioni provenienti da terzi.
Le sovvenzioni pubbliche non rappresenterebbero un finanziamento maggioritario ma costituirebbero solo una parte delle entrate, di valore inferiore al 50%. Sotto tale profilo, pertanto, non sembra esserci il primo requisito della cosiddetta dominanza pubblica, relativo al finanziamento pubblico maggioritario.
Quanto al controllo pubblico, altro requisito che delineerebbe la fondazione come ente di diritto pubblico, Anac sottolinea che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Prefettura e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Non si tratterebbe tuttavia di un controllo preliminare e penetrante sull’attività della Fondazione.
IL NODO DEGLI ORGANI DI DIREZIONE O VIGILANZA DESIGNATI DALLO STATO. Quanto, infine, alla presenza, negli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, di membri che, per più della metà, siano designati dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, si osserva che sono Organi della Fondazione: a) il Consiglio Generale; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario Generale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti f) il Comitato Tecnico-Scientifico.
Ma solo nel Consiglio Generale è prevista la nomina di cinque dei ventuno membri previsti da parte di autorità pubbliche. Inoltre, i predetti organi di amministrazione della Fondazione svolgono le funzioni previste, senza verifiche preliminari o forme di controllo attivo sulla gestione da parte di pubblici poteri. Pertanto, non sembra sussistere nemmeno il requisito della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza in misura maggioritaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici, richiesto dall’articolo 3, comma 1, lett. d) del Codice appalti, né si ravvisano ulteriori e particolari sintomi di dominanza pubblica sulla Fondazione.
In conclusione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che la Fondazione Carlo Collodi non abbia i caratteri dell’organismo di diritto pubblico e, pertanto, non sia tenuta all’osservanza del Codice dei contratti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi.