Il Notaio istante ha presentato interpello in merito alla disciplina del c.d. "prezzo-valore", di cui all'art. 52, comma 5 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 e all'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione alla corretta tassazione di un atto da stipulare avente ad oggetto due vendite di due immobili ad uso residenziale e di circostanti terreni agricoli.
La fattispecie oggetto della presente istanza riguarda un atto notarile avente ad oggetto due distinti atti di compravendita a favore del medesimo acquirente, aventi ad oggetto due case di civile abitazione da terra a cielo (non classificate come ville padronali, ma aventi già peraltro una corte di pertinenza) ed estesi terreni agricoli annessi suddivisi in diversi mappali. Precisamente, come si evince dalla bozza dell'atto allegato all'istanza, la prima compravendita riguarda un immobile residenziale cat. A/4, cl. 1, vani 6 ed annessi terreni agricoli di circa 74.920 metri quadrati per un prezzo complessivo pattuito di Euro 70.000,00; la seconda compravendita ha ad oggetto una casa di civile abitazione cat. A/3, cl. 1, vani 8 ed annessi terreni agricoli di circa 87.640 metri quadrati per un prezzo complessivo pattuito di Euro 130.000,00. Si evidenzia che peraltro, nella bozza dell'atto notarile, non risulta essere stato pattuito un corrispettivo distinto per i terreni e per le abitazioni.
Con la Risposta n. 420 di oggi 18 giugno 2021, l'Agenzia delle entrate ritiene che per i terreni agricoli oggetto di compravendita non ricorrano i requisiti di pertinenzialità e, pertanto, il c.d. meccanismo del "prezzo-valore", come definito dall'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulta applicabile limitatamente al trasferimento degli immobili ad uso abitativo.
In allegato la Risposta