Rispondendo a un’istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate – risposta n. 137/2019 – ha precisato che un contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge può accedere al regime forfetario nel 2019 anche se controlla indirettamente una Srl, di cui è anche amministratore. Per il 2020, si eviterà la decadenza qualora le attività esercitate dalla persona fisica e dalla società siano effettivamente riconducibili a due diverse sezioni Ateco.
QUESITO. A rivolgersi all’Amministrazione è un commercialista che collabora con una società a responsabilità limitata partecipata con una quota dell’80% dalla moglie.
L’istante, membro del consiglio di amministrazione della Srl, ha emesso parcelle nei confronti della società tanto nel periodo d’imposta 2017 quanto nel periodo d’imposta 2018 (per una quota pari, rispettivamente al 36% e al 28% del proprio fatturato).
Poiché ritiene di possedere i requisiti per l’accesso al regime forfetario, il commercialista chiede se nei suoi confronti operi la causa ostativa in base alla quale non possono avvalersi del regime di favore coloro che “controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni” (cfr nuova lettera d, comma 57, articolo 1, legge 190/2014).
RISPOSTA. Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 a favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
La legge di bilancio 2019 ha modificato l’ambito di applicazione del regime di favore, riformulando, tra l’altro, alcune delle cause ostative e, per quanto riguarda il quesito oggetto dell’interpello, quella secondo cui non è possibile accedere al regime forfetario se si controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da chi intende applicare la disciplina agevolata. Pertanto, in mancanza di una delle condizioni indicate dalla norma, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare il (o permanere nel) regime forfetario.
Rispetto alla decorrenza della causa ostativa, nella circolare n. 9/2019 è stato precisato che assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione della normativa di favore può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento al caso concreto sottoposto al suo esame, quindi, l’Agenzia sottolinea che:
- il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in tale anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020
- ricorre la prima condizione (controllo indiretto) in quanto, come precisato dalla circolare 9/2019, nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari indicati dall’articolo 5, comma 5, Tuir, tra i quali figura anche il coniuge
- il professionista ha dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella svolta dalla s.r.l. indirettamente controllata; ove le attività esercitate dal commercialista e dalla società indirettamente controllata dovessero effettivamente essere riconducibili a due sezioni Ateco differenti (circostanza, quest’ultima, che vertendo su una questione di fatto non può essere valutata in sede di interpello, ma rispetto alla quale rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria) non risulterebbe integrata la causa ostativa in esame e, quindi, non si verificherebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020. (fonte: FiscoOggi)
In allegato la Risposta n. 137/2019