L'istante che cessa il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, fa rientro in Italia ed è qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 257 di oggi 16 aprile 2021:
Nel caso in esame, l'istante riferisce di essere residente in ... e di essere ivi assunto come lavoratore dipendente presso la società Alfa, percependo in qualità di lavoratore dipendente un compenso superiore alla soglia di euro 30.000,00 all'anno. Inoltre, rappresenta di voler trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia e di voler qui avviare un'attività di lavoro autonomo (...) in regime forfettario, avendo come principali committenti società con sede in ... .
Ciò posto, considerato che l'istante intende mantenere l'iscrizione all'AIRE e continuare a risiedere e dimorare in ... per la maggior parte del 2021, in applicazione della sopracitata lettera b), lo stesso non potrà accedere al regime forfettario nel medesimo anno di imposta (i.e. 2021, quesito n. 1).
Parimenti, l'accesso al regime risulta precluso per il 2021, considerato che l'istante riferisce che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza (...) e che il relativo reddito percepito annualmente supera la soglia dei 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa di cui alla citata lettera d-ter), che come precisato nella risposta n. 81 del 3 febbraio 2021 si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero. Si rammenta, comunque, che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell'anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riferito all'allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l'odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione) - (quesito n. 2).
Per quanto concerne la possibilità di svolgere l'attività professionale nei confronti di committenti esteri il quesito posto è inammissibile, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna causa ostativa di tal genere. Ne consegue che, in ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (quesito n. 3).
Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l'istante - in coerenza con quanto dichiarato - cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
In allegato la risposta