L’art. 5 del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, trova applicazione solo agli appalti sopra soglia, oppure la stazione appaltante può discrezionalmente applicare la relativa disciplina anche al sotto soglia, richiamandola puntualmente negli atti di gara?
Con il parere n. 901 del 13 aprile 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risponde che “L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla “esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35” del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall’art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di interpretazione estensiva di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile”.