La Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del Milleproroghe 2021 - decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni quali la semplificazione del collegamento digitale delle scuole e ospedali, il recepimento nell'ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, nonché misure in materia finanziaria collegate alla Brexit.
Inoltre, il decreto-legge reca in allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria. Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni I e V, sono inoltre confluite le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021 (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione).
ENERGIA. Con riferimento al settore dell'energia, si segnalano:
- la proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;
- la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis);
- l'ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti (articolo 12, comma 9-ter);
- la modifica della disciplina su prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell'istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi (articolo 12-ter).
PROROGATI I TERMINI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE, ASILI NIDO E STRUTTURE RICETTIVE. È prorogato il termine di adeguamento alla normativa antincendio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016).
Inoltre, il termine è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).
Il Milleproroghe 2021 dispone inoltre la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell’Interno (DM 16 marzo 2012), previa presentazione della SCIA che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 entro il 30 giugno 2021.
Per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020).
È differito di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011). (fonte: dossier parlamentare del 21 febbraio 2021)
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