Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha approvato alcuni adeguamenti al nuovo Codice deontologico (in vigore dal 1° gennaio 2014), che tengono conto delle recenti innovazioni giurisprudenziali, in particolare della sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 gennaio 2015 n. 238 e della sentenza della Cassazione Penale, II Sezione, 21 gennaio 2014 n. 1172.
Il testo è immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale, senza necessità di ricezione formale da parte degli Ordini. Le modifiche riguardano l’art. 11 commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 11 (Legalità)
1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011 n. 148.
4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.
5. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione di tipo mafioso.