“Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”.
È quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 5 maggio 2023 ed entrata in vigore lo scorso 20 maggio.
L'art. 8 del Nuovo Codice Appalti
L'articolo 8 del nuovo Codice dei Contratti pubblici – decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1° luglio 2023 – stabilisce, al primo comma, che “Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge”.
Il secondo comma dispone che “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.
Infine, il comma 3 prevede che “Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni”.
CNAPPC: il Nuovo Codice va adeguato ai principi dell’Equo compenso
Secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, “L'Equo compenso - i cui principi hanno determinato una svolta nei rapporti tra privati, PA e professionisti - rappresenta sicuramente una conquista sul terreno delle riforme economiche e sociali. I nuovi principi hanno messo in evidenza le contraddizioni del nuovo Codice dei Contratti, da subito denunciati dal CNAPPC, che presenta in molte sue parti elementi di criticità, risultando un arretramento e non certo una innovazione nel sistema di affidamento dei servizi di progettazione. La nostra preoccupazione è che tali contraddizioni rischino di bloccare il sistema dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e pertanto richiedono un pronto ed adeguato intervento di correzione salvaguardando ed introducendo il valore e la qualità del progetto e quindi delle prestazioni, adeguando gli strumenti del Codice ai principi dell'Equo compenso”.
“Ciò consentirebbe - secondo gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - di rilanciare il ruolo del concorso di progettazione e la centralità del progetto rispetto all'offerta economica che non rappresenta in nessun modo la garanzia, sia per la qualità della proposta progettuale, sia per la stessa realizzazione dell'opera. L'offerta economica potrà riguardare lo sconto sulle spese percentuali sul compenso al fine di garantire il rispetto della concorrenza e delle direttive europee”.
“Questa è la posizione - conclude - che porteremo al confronto con le altre professioni tecniche e nelle sedi politiche ed istituzionali cointeressate al superamento delle criticità. Se il Codice non sarà opportunamente corretto queste criticità rallenteranno l'utilizzo delle risorse del Pnrr e dei Fondi europei con gravi e pesanti ripercussioni sulla ripresa economica del Paese”.