Il 26 settembre 2024 è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) del Senato il disegno di legge As 1112 “Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione”, di iniziativa del senatore Nicola Irto (PD-IDP).
Il fine del disegno di legge è quello di “dare alla Nazione una legge con un suo quadro normativo per l’architettura, un’opportunità per realizzare il futuro delle nostre città, per attivare processi rigenerativi, per realizzare importanti infrastrutture, per creare le condizioni per la transizione ecologica ed energetica e per attivare processi inclusivi e di partecipazione. Un disegno di legge che punta sulla qualità e la tutela dell’architettura e del paesaggio per la costruzione di un’identità condivisa che costituisca un patrimonio comune da tutelare”, si legge nel testo del ddl.
“In Italia, in base a dati forniti dal Centro ricerche economiche sociali di mercato per l’edilizia e il territorio (CRESME), risulta che un incarico di progettazione su due viene assegnato sulla base di rapporti fiduciari tra l’amministrazione e il progettista oppure sulla base di gare fondate solo sul prezzo. Ciò significa che i progetti per scuole, case popolari, piazze e uffici, ovvero per la maggior parte degli spazi che ci troveremo ad abitare in futuro, sono assegnati senza preoccuparsi di ciò che sarà realizzato, ma solo di chi sarà a realizzarlo”.
Concorso di architettura per tutte le opere pubbliche
Il disegno di legge prevede “un altro tema centrale ovvero il concorso di architettura per tutte le opere pubbliche, come previsto nella maggior parte dei Paesi europei, con un ruolo importante per le amministrazioni locali tenute a vagliare, attraverso un concorso di architettura, il miglior progetto di un’opera pubblica, piccola o grande che sia. I concorsi, con il presente disegno di legge in buona sostanza, dovranno essere banditi non solo per realizzare musei e biblioteche, gare-evento utili al marketing urbano, ma anche per creare scuole, piazze, parchi all’interno di un mercato trasparente aperto ai giovani e capace di assicurare il consenso e la qualità degli spazi pubblici. I concorsi, infatti, rappresentano la strada principale per ricominciare a produrre bellezza in Italia”.
Facilitare l'accesso al mercato per i più giovani
Oltre a rendere le gare vincolanti, il disegno di legge mira a facilitare l’accesso del mercato degli studi per i più giovani, eliminando gli sbarramenti legati al fatturato.
Premio per la giovane architettura italiana
È previsto che il Ministero della cultura organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, destinato agli autori nuovi ed emergenti di un’opera architettonica che hanno realizzato un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
Punti chiave del quadro normativo di rinnovo dell’architettura sono: qualità del progetto, tutela dell’opera dell’ingegno, definizione dei ruoli, studio dell’architettura a partire dalla scuola elementare, obbligo di una visione architettonica anche per i programmi di trasformazione urbana, obbligo di concorsi aperti con ingresso anche a giovani architetti per ogni opera pubblica, obbligo di commissioni tecniche qualificate, sia per i concorsi che per le amministrazioni, accompagnate da processi partecipativi, aperti e collaborativi sia in fase di programmazione e istruttoria che di aggiudicazione.
I 16 articoli del ddl
Il disegno di legge è composto da 16 articoli.
L’articolo 1 enuncia le finalità e definisce l’oggetto del provvedimento e, mutuando il modello francese, stabilisce un principio generale secondo il quale l’architettura è un’espressione della cultura nazionale. Il riferimento all’articolo 9 della Costituzione richiama il concetto della qualità dell’architettura come fenomeno di interesse pubblico, in quanto capace di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di trovare soluzioni innovative e sostenibili per l’ambiente urbano, tutelando il paesaggio e migliorando la vivibilità delle nostre città. L’articolo chiarisce inoltre i confini tra potestà legislativa statale e competenze regionali.
L’articolo 2 dà una definizione di architettura ed elenca alcuni princìpi ispiratori.
L’articolo 3 riserva al Ministero della cultura la funzioni di promozione dell’architettura, tra le quali rientra anche la predisposizione annuale di un Piano per l’architettura.
L’articolo 4 definisce il Piano per l’architettura.
L’articolo 5 dispone norme per la tutela e valorizzazione dell’architettura ed enuncia i compiti del Ministero della cultura riguardo la tutela e la valorizzazione dell’architettura.
L’articolo 6 enuncia criteri per il riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica.
L’articolo 7 prevede la procedura dei concorsi di idee o di progettazione.
L’articolo 8 istituisce il supervisore dei concorsi.
L’articolo 9 delinea e stabilisce i compiti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nelle quali devono essere sempre presenti almeno due componenti esterni all’amministrazione. A uno dei due componenti esterni è anche affidato il ruolo di presidente della commissione. L’obiettivo delle commissioni è far prevalere la qualità delle proposte progettuali rispetto al curriculum dei progettisti, al ribasso sul costo della prestazione e alla riduzione dei tempi di esecuzione.
L’articolo 10 istituisce l’elenco dei giovani architetti presso il Ministero della cultura. L’elenco è aperto ai progettisti di età non superiore a quaranta anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione, ed è a disposizione dei privati intenzionati a promuovere forme di consultazione su invito.
L’articolo 11, rubricato «funzioni di ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico», dispone che per l’ideazione e la progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero della cultura debba ricorrere a concorsi di idee o di progettazione.
L’articolo 12 dispone che il Ministero della cultura, d’ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune interessato, dichiara l’importante carattere artistico delle opere di architettura.
L’articolo 13 è volto alla promozione della formazione e della ricerca nel campo dell’urbanistica e dell’architettura.
L’articolo 14 il Ministero della cultura organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, destinato agli autori nuovi ed emergenti di un’opera architettonica che hanno realizzato un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
L’articolo 15 dispone che le regioni possono prevedere norme di incentivazione in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione.
L’articolo 16 dispone e disciplina sanzioni: “I soggetti responsabili delle amministrazioni che non si siano avvalsi di concorsi di progettazione o di idee di cui all’articolo 7 come procedura selettiva sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5 per cento e l’1 per cento del valore dell’opera medesima. L’ANAC verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e irroga le relative sanzioni. La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione o l’affidamento del suo sviluppo a un soggetto diverso dal vincitore del concorso medesimo configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei conti”.