Un'area urbana destinata, in base al Piano regolatore generale (PRG), a 'verde pubblico attrezzato' è soggetta a un vincolo di destinazione di natura pubblicistica che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.
Lo ha precisato la Cassazione (quinta sezione tributaria) con la sentenza n. 5992 del 25 marzo 2015.
ESCLUSA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA. Secondo la suprema Corte, poiché la destinazione urbanistica di un’area a verde pubblico attrezzato preclude ai privati ogni trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, il possesso dell’area è sottratto al regime fiscale dei suoli edificabili ai fini ICI (ora IMU).
Infatti il presupposto per l'applicazione dell'imposta alle aree urbane consiste nella possibilità di edificare su di esse, come previsto all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992.