Nella seduta del 28 gennaio 2025, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024, recante "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi", ai sensi del DM 21 giugno 2024 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2024.
I motivi dell'impugnazione
Secondo il Governo, questa legge regionale è censurabile relativamente a diverse disposizioni che eccedono dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto Speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento che detta i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», violando quindi l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Poiché la disciplina statale di riferimento è di derivazione eurounitaria, il Governo evidenzia anche la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Inoltre, la previsione secondo cui la legge regionale trova applicazione anche nei confronti degli impianti a fonti rinnovabili per i quali il procedimento autorizzativo si sia già concluso e i diritti dei proponenti già acquisiti, presentandosi alla stregua di sopravvenienza normativa sfavorevole nei confronti degli operatori, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.
Sono previste, infine, particolari procedure, che oltre a sovrapporre profili amministrativi e politici, si pongono in contrasto con la disciplina nazionale del procedimento amministrativo, determinando un contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che demanda al legislatore statale la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, violando altresì la lettera s) dello stesso articolo 117, secondo comma, che affida allo Stato la tutela dei beni culturali e paesaggistici.