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Aree Idonee Rinnovabili, il decreto è in Gazzetta

In vigore dal 3 luglio, il decreto 21 giugno 2024 del MASE individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, e stabilisce principi e criteri per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e aree idonee e non

mercoledì 3 luglio 2024 - Alessandro Giraudi

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È entrato in vigore il 3 luglio 2024 l'atteso decreto 21 giugno 2024 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, il provvedimento, in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ha la finalità di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto « Fit for 55 », anche alla luce del pacchetto « Repower UE ».

Il decreto stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

In esito al processo definitorio di cui al decreto, le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1 -bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La Tabella con gli obiettivi delle regioni e province autonome

L'articolo 2 del decreto contiene la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

Le regioni individuano (ai sensi dell’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all’art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE e Ricerca sul sistema energetico - RSE, al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome.

Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2, continua ad operare l’Osservatorio di cui all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.

Gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

Decorso infruttuosamente il termine per l’adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall’art. 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee

Fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree di cui all’art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati all'articolo 7 al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:
a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3 -bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2 del presente decreto.

Ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all’implementazione della predetta piattaforma.

Disciplina conseguente all’individuazione delle aree idonee

Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A.

Specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

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