“Intervenire per ridare nuova vita e una nuova missione alle aree industriali dismesse o in via di dismissione, in termini sociali, produttivi, commerciali, residenziali e turistici, attraverso il riutilizzo degli immobili non più utilizzati a fini produttivi e il riutilizzo effettivo dei terreni, evitando il consumo del suolo”.
È questo l'obiettivo del disegno di legge “Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse”, presentato il 24 marzo scorso al Senato.
Il Ddl mira ad “azzerare il consumo di suolo consentendo le attività edilizie ed urbanistiche di recupero delle aree già edificate o urbanizzate mediante il recupero strutturale e funzionale, senza l’impiego di nuovi suoli edificabili, e anzi recuperando paesaggisticamente le aree attualmente dismesse o abbandonate che tornerebbero a nuova vita per scopi produttivi, commerciali, ricreativi, pubblici o privati, nell’ambito di un decoro urbanistico attuale e di nuovo utilizzo”.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICONVERSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE. L’articolo 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, con dotazione pari a complessivi 150 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree, previa individuazione e riconoscimento da parte delle regioni delle aree medesime fra quelle di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo. Ciascuna regione procede all’individuazione delle aree industriali dismesse d’intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.
MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO. L’articolo 2 stabilisce che per l’accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Per assicurare l’efficacia e la tempestività dell’iniziativa, i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la definizione e l’attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione delle suddette aree, le regioni possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
PROGETTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE. L’articolo 3 stabilisce che i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono prevedere, almeno, gli interventi di bonifica delle aree oggetto di riconversione e riqualificazione; la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e di servizi di interesse pubblico; la salvaguardia delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico; la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici e l’utilizzo di una quota degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale. Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono destinate al cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.
AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI UBICATI NELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE. L’articolo 4 prevede una serie di agevolazioni per i soggetti proprietari degli edifici e dei terreni ricadenti nelle aree industriali dismesse finalizzate a favorire la loro più ampia adesione e contributo alla realizzazione dei progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree. Si tratta del riconoscimento delle agevolazioni per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza ai soggetti proprietari degli edifici.
COPERTURA FINANZIARIA. L’articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria al provvedimento: ai maggiori oneri, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.