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Arredo urbano, in Gazzetta i criteri ambientali minimi

Obiettivo raggiungere entro il 2015 la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano

martedì 3 marzo 2015 - Redazione Build News

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Con il decreto 5 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo, il ministero dell'Ambiente ha adottato i criteri ambientali minimi (di cui all'allegato tecnico del decreto) per i prodotti/servizi "Acquisto di articoli per l'arredo urbano", ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 che prevede l'emanazione dei "Criteri Ambientali Minimi" per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP (Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione).

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013 del Piano, l’obiettivo proposto è di raggiungere entro l’anno 2015, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi. 

MONITORAGGIO. Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, le stazioni appaltanti devono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dall'Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi.

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati all’analisi dei fabbisogni per tale categoria merceologica utile a razionalizzare gli acquisti e promuovere le soluzioni a minori impatti ambientali, la normativa ambientale e le norme tecniche di riferimento.

COSA SI INTENDE PER “ARTICOLI DI ARREDO URBANO”. A titolo esemplificativo per articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico. I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, le campane per la raccolta del vetro sono esclusi dal documento.

SPECIFICHE TECNICHE. Ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura di articoli di arredo urbano è “verde” se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione “specifiche tecniche”. Tali criteri costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall’art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 “Specifiche tecniche” che stabilisce che le specifiche tecniche, “Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ….”omissis”…., della tutela ambientale”.

CRITERI PREMIANTI NELLE GARE. Le stazioni appaltanti sono inoltre invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” qualora aggiudichino la gara all’offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell’oggetto dell’appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

Per ogni criterio ambientale è indicata una “verifica” ovvero:

- la documentazione che l’offerente o l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto

- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

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