Il contributo versato annualmente per statuto alla Fondazione dai soggetti fondatori dell’ente stesso e destinato al proprio fondo di gestione non può essere considerato un’erogazione liberale ammissibile ai fini dell’Art bonus, anche se riservato al sostegno dell’attività concertistica. Manca, infatti, il requisito della “spontaneità” previsto dalla norma agevolativa.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 266 del 22 marzo 2023, origina dal dubbio espresso da una fondazione i cui scopi statutari sono la promozione, la diffusione, l’alta formazione, la ricerca nel campo della musica e della conoscenza di tale disciplina, e l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali.
Per realizzare tali finalità l’istante utilizza il proprio fondo di gestione che viene finanziato, tra l’altro, dal contributo annuale versato, per statuto, dai fondatori, determinato dall'assemblea di quest’ultimi in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria quota di partecipazione.
L’ente ha intenzione di utilizzare tutto o parte dell’importo derivante dal suddetto contributo a sostegno dell'attività concertistica e corale dell'ente partecipato e tale destinazione verrebbe espressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Ciò detto l’istante chiede se, considerato lo scopo del finanziamento, il versamento dei fondatori può fruire dell’Art bonus. Il dubbio nasce dal fatto che la sovvenzione in questione non è effettuata spontaneamente ma è frutto di un impegno statutario.
La risposta dell’Agenzia è negativa. Il documento di prassi, dopo aver delineato requisiti e scopi che consentono di usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Dl n. 83/2014 (“Art bonus”) per incoraggiare erogazioni liberali a sostegno del settore della cultura, premette che per giungere a una definizione condivisa della questione descritta nell’interpello, è stato necessario acquisire il parere dal competente ministero della Cultura.
Il dicastero ha precisato che, considerati gli scopi perseguiti dalla fondazione, l’ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall'articolo 1 della norma agevolativa, come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione. Per realizzare le finalità statuarie l'ente, ricorda il ministero, impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori.
A questo punto, il fulcro della questione, come anticipato, è stabilire se i contributi dei fondatori siano riconducibili alla definizione di erogazione liberale ammissibile secondo le previsioni dell’Art bonus.
La risposta è negativa e il motivo è la mancanza del requisito di “spontaneità” del finanziamento, caratteristica specifica di ogni erogazione liberale Art bonus e condizione necessaria anche in caso di contributi “diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.
Non è da considerarsi pertinente, inoltre, osserva il ministero, il riferimento dell’istante alla precedente risposta n. 164/2021, in cui una fondazione erogava dei fondi a un'associazione di spettacolo. In quel caso, a differenza della vicenda oggetto dell’interpello odierno, il donatore non era un socio fondatore dell’ente beneficiario e non si era impegnato a versare una quota per la sua gestione.
In conclusione il ministero ritiene che il contributo versato dalla Fondazione istante all’ente beneficiario non rientri nell’ambito di applicazione dell’Art bonus e l’Agenzia è dello stesso parere: i contributi deliberati annualmente dai fondatori dell’ente e destinati al suo fondo gestione, non possono usufruire del credito d’imposta in questione, anche se diretti a sostenere l'attività concertistica e corale dell'ente, perché mancano di “spontaneità”.