Fisco

Art Bonus, nuove delucidazioni dall'Agenzia delle entrate

Il contributo versato annualmente per statuto alla Fondazione dai soggetti fondatori dell’ente stesso e destinato al proprio fondo di gestione non può essere considerato un’erogazione liberale ammissibile ai fini dell’Art bonus, anche se riservato al sostegno dell’attività concertistica

giovedì 23 marzo 2023 - Redazione Build News

1_a_b_a-art-bonus-trd

Il contributo versato annualmente per statuto alla Fondazione dai soggetti fondatori dell’ente stesso e destinato al proprio fondo di gestione non può essere considerato un’erogazione liberale ammissibile ai fini dell’Art bonus, anche se riservato al sostegno dell’attività concertistica. Manca, infatti, il requisito della “spontaneità” previsto dalla norma agevolativa.


Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 266 del 22 marzo 2023, origina dal dubbio espresso da una fondazione i cui scopi statutari sono la promozione, la diffusione, l’alta formazione, la ricerca nel campo della musica e della conoscenza di tale disciplina, e l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali.

Per realizzare tali finalità l’istante utilizza il proprio fondo di gestione che viene finanziato, tra l’altro, dal contributo annuale versato, per statuto, dai fondatori, determinato dall'assemblea di quest’ultimi in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria quota di partecipazione.

L’ente ha intenzione di utilizzare tutto o parte dell’importo derivante dal suddetto contributo a sostegno dell'attività concertistica e corale dell'ente partecipato e tale destinazione verrebbe espressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.


Ciò detto l’istante chiede se, considerato lo scopo del finanziamento, il versamento dei fondatori può fruire dell’Art bonus. Il dubbio nasce dal fatto che la sovvenzione in questione non è effettuata spontaneamente ma è frutto di un impegno statutario.


La risposta dell’Agenzia è negativa. Il documento di prassi, dopo aver delineato requisiti e scopi che consentono di usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Dl n. 83/2014 (“Art bonus”) per incoraggiare erogazioni liberali a sostegno del settore della cultura, premette che per giungere a una definizione condivisa della questione descritta nell’interpello, è stato necessario acquisire il parere dal competente ministero della Cultura.


Il dicastero ha precisato che, considerati gli scopi perseguiti dalla fondazione, l’ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall'articolo 1 della norma agevolativa, come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione. Per realizzare le finalità statuarie l'ente, ricorda il ministero, impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori.

A questo punto, il fulcro della questione, come anticipato, è stabilire se i contributi dei fondatori siano riconducibili alla definizione di erogazione liberale ammissibile secondo le previsioni dell’Art bonus.

La risposta è negativa e il motivo è la mancanza del requisito di “spontaneità” del finanziamento, caratteristica specifica di ogni erogazione liberale Art bonus e condizione necessaria anche in caso di contributi “diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.


Non è da considerarsi pertinente, inoltre, osserva il ministero, il riferimento dell’istante alla precedente risposta n. 164/2021, in cui una fondazione erogava dei fondi a un'associazione di spettacolo. In quel caso, a differenza della vicenda oggetto dell’interpello odierno, il donatore non era un socio fondatore dell’ente beneficiario e non si era impegnato a versare una quota per la sua gestione.


In conclusione il ministero ritiene che il contributo versato dalla Fondazione istante all’ente beneficiario non rientri nell’ambito di applicazione dell’Art bonus e l’Agenzia è dello stesso parere: i contributi deliberati annualmente dai fondatori dell’ente e destinati al suo fondo gestione, non possono usufruire del credito d’imposta in questione, anche se diretti a sostenere l'attività concertistica e corale dell'ente, perché mancano di “spontaneità”.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Fisco
Superbonus e plusvalenza da cessione di immobile: nuova risposta del Fisco

Chiarimenti sulla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...

Mercato
A Belluno il seminario gratuito sull'edilizia sostenibile

L'evento si terrà il 20 novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 a...