L'Antitrust ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 150 mila euro a Otis Servizi – società che opera in Italia nel settore della produzione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e tappeti mobili – per alcune condotte poste in essere “in relazione alla vendita dei propri prodotti ai consumatori, consistenti nell’introduzione nei contratti di vendita di limiti all’esercizio di alcuni loro diritti. Tali limitazioni riguardano: a) la durata della garanzia legale di conformità a 12 mesi rispetto a quella di 24 mesi stabilita dal Codice del Consumo; b) il tempo per l’esercizio del diritto di ripensamento a 10 giorni rispetto a quello di 14 giorni stabilito dal Codice del Consumo”.
Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il comportamento adottato da Otis “consistente nella previsione di limitazioni della durata della garanzia legale e del termine entro cui esercitare il diritto di recesso, appare idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio, in quanto la strutturazione del modello contrattuale rivolto ai consumatori in modo da limitarne l’estensione dei diritti stabiliti dal Codice del Consumo, è suscettibile di porre in essere un ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore, compreso il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, cambiare prodotto o rivolgersi ad altro professionista”.
In particolare “tale ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore è rafforzato dall’evidente sbilanciamento di competenze che caratterizza un rapporto commerciale di per sé caratterizzato da forti asimmetrie informative fra venditore e consumatore”.
Infine “il consumatore subisce uno stato di soggezione e di indebito condizionamento anche a causa della predisposizione da parte del professionista di “Condizioni particolari di contratto” nelle quali la durata della garanzia legale viene specificatamente limitata, inducendo il consumatore a ritenere di aver rinunciato a un proprio diritto, ancorché sia previsto come diritto irrinunciabile dalla legge”.
In conclusione, secondo l'Antitrust la pratica “integra una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto suscettibile di ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori ed idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta”.
In base agli elementi istruttori acquisiti, risulta che la pratica sia stata posta in essere da OTIS Servizi S.r.l. almeno a decorrere dal mese di febbraio 2014.
In base, inoltre, alle informazioni fornite dalla società, la stessa risulta avere corretto in tutte le offerte rivolte ai consumatori l'indicazione relativa alla durata della garanzia, modificato le proprie procedure in ordine alla gestione dei reclami in garanzia, offerto sul proprio sito internet ulteriori opportunità di contatto e inserito un espresso richiamo alla durata di 24 della garanzia per i consumatori nelle lettere che invia a ultimazione del montaggio dell'impianto.
In base alle informazioni fornite, OTIS risulta avere altresì dato corso all’invio di una espressa informativa ai consumatori che hanno già stipulato un contratto relativo a un impianto realizzato negli ultimi 24 mesi, per comunicare la durata biennale della garanzia e la sua decorrenza e i propri contatti di riferimento per chiarimenti o reclami.
In base alle evidenze istruttorie, invece, risulta che la pratica scorretta sia ancora in corso per quanto riguarda la previsione di limiti all’esercizio del diritto di ripensamento rispetto al termine di 14 giorni stabilito dal Codice del Consumo.