È sbarcato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.61 del 14-3-2015) il decreto 9 marzo 2015 del ministero delle Infrastrutture, recante “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”.
Il provvedimento, che fa seguito all'entrata in vigore lo scorso 8 marzo del nuovo Regolamento (LEGGI TUTTO) – DPR 19 gennaio 2015, n. 8 (che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio), entrerà in vigore il prossimo 29 marzo.
APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO. Il decreto dispone che ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente Locale concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente competente, la seguente documentazione:
a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del Responsabile dell'Esercizio è subordinato all'assenso degli Organi regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell'U.S.T.I.F. territorialmente competente;
b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal Responsabile dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente;
c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso;
d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto;
e) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l'esercizio;
f) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.
L'U.S.T.I.F. competente territorialmente, prima dell'apertura all'esercizio:
a) esaminato il Regolamento di Esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del personale addetto all'impianto;
b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformita' dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio;
rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
ESERCIZIO. Agli ascensori in servizio pubblico è preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011.
L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalita' indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile dell'Esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati.
Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.
Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
VERIFICHE E PROVE PERIODICHE. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarita' di esercizio dell'impianto, nonche' l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in precedenti verifiche.
Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.
Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio.
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
I risultati delle verifiche e prove periodiche sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi regionali o agli enti locali delegati ed agli U.S.T.I.F.territorialmente competenti.
Ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale o dell'ente locale delegato, agli effetti della regolarita' dell'esercizio.
Gli U.S.T.I.F. possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonche' richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
DISPOSIZIONI ABROGATE. E' abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti dell'11 gennaio 2010, recante «Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone». Sono abrogate inoltre le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n.281, del Ministro per le comunicazioni.