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Ascensori, via libera definitivo del Governo al nuovo regolamento. IL TESTO

Con le modifiche al DPR n. 162/1999 vengono aggiornati gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori e operatori economici

giovedì 15 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato l’approvazione in esame definitivo del regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.

ART. 1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 162/1999. L’art. 1, comma 1 del nuovo regolamento – IN ALLEGATO - apporta una serie di modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

In particolare, la lettera a) aggiorna il titolo del decreto vigente, le lettere b) e c) aggiornano ambito di applicazione e definizioni, le lettere d) ed e) aggiornano le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

La lettera f) aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici.

Le lettere g), h), i) ed l), aggiornano le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza, modificano le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE, dettano le regole per l’apposizione della marcatura CE.

La lettera m) sostituisce l’articolo 8 del regolamento vigente, individuando nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È inoltre confermato il ruolo di supporto per gli accertamenti di carattere tecnico già oggi attribuito all’INAIL, subentrato in tale funzione all’ISPESL.

La lettera n) introduce gli articoli da 8-bis a 8-quinquies, che recano nuove disposizioni sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi, sulla procedura di salvaguardia dell’Unione, sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi e sulle procedure nei casi di non conformità formale.

La lettera o) sostituisce l’articolo 9 del regolamento vigente e, nel confermare il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica, prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all’organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, individuato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 e dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il cui provvedimento attuativo, per questo aspetto, è il decreto interministeriale 22 dicembre 2009.

La lettera p) introduce nuovi articoli in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e di presunzione di conformità degli stessi (9-bis), di affiliati e subappaltatori degli organismi notificati (9-ter), di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni (9-quinquies) e di Obblighi di informazione a carico degli organismi notificati (9-sexies).

La lettera q) sopprime disposizioni transitorie ormai superate, mentre la lettera r) si limita ad evidenziare che le disposizioni per la sicurezza degli ascensori in servizio sono contenute al capo II del regolamento e sono in linea con quanto al riguardo previsto dalla direttiva.

La lettera s) dispone l’integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, e schema di dichiarazione di conformità.

ART. 2, COMMA 1 (ALTRE MODIFICHE AL DPR N. 162 DEL 1999). Questo articolo apporta altre modifiche al regolamento vigente, meramente ordinamentali o di coordinamento formale del testo.

ART. 3 (DISPOSIZIONI TARIFFARIE). È prevista l’adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono aggiornate almeno ogni due anni.

Le predette disposizioni tariffarie sostituiscono quelle dettate dall’articolo 18 del DPR n. 162/1999, che ora viene abrogato e che non è stato attuato con l’adozione di un nuovo decreto interministeriale di individuazione delle tariffe a causa degli esiti del contenzioso in materia che ha determinato l’annullamento del precedente decreto del 13 febbraio 2004.

ART. 4 (DISPOSIZIONI FINALI). Questo articolo ontiene le nuove disposizioni transitorie, disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni ed altri adempimenti.

ART. 5 (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA). Dall’attuazione del nuovo decreto non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

12 ALLEGATI. L’allegato A contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, che corrisponde all’allegato I della nuova direttiva e all’allegato I del regolamento vigente;

Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE, che corrisponde all’allegato II della nuova direttiva e all’allegato II del regolamento vigente, ed è a sua volta articolato in due parti:

A) per componenti di sicurezza per ascensori;

B) per ascensori;

Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, che corrisponde all’allegato III della nuova direttiva e all’allegato IV del regolamento vigente;

Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B), che corrisponde all’allegato IV della nuova direttiva e all’allegato V del regolamento vigente;

Allegato V – Esame finale degli ascensori, che corrisponde all’allegato V della nuova direttiva e all’allegato VI del regolamento vigente;

Allegato VI- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E), che corrisponde all’allegato VI della nuova direttiva e all’allegato VIII del regolamento vigente;

Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H), che corrisponde all’allegato VII della nuova direttiva e all’allegato IX del regolamento vigente;

Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G), che corrisponde all’allegato VIII della nuova direttiva e all’allegato X del regolamento vigente;

Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2), che corrisponde all’allegato IX della nuova direttiva e all’allegato XI del regolamento vigente;

Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E), che corrisponde all’allegato X della nuova direttiva e all’allegato XII del regolamento vigente;

Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1), che corrisponde all’allegato XI della nuova direttiva e all’allegato XIII del regolamento vigente;

Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D), che corrisponde all’allegato XII della nuova direttiva e all’allegato XIV del regolamento vigente.

Sono conseguentemente abrogati e non sostituiti, in quanto la relativa disciplina è ormai contenuta in altre norme, gli allegati III – marcatura CE di conformità – e VII – criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi - del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999.

LA CONFORMITÀ SPETTA AL FABBRICANTE. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al regolamento.

I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta.

I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’etichetta il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

I PARERI DELLA CONFERENZA UNIFICATA E DEL CONSIGLIO DI STATO. Sul regolamento in questione, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 20 giungo 2016, è stata sentita la Conferenza unificata che ha espresso un parere favorevole senza alcuna osservazione, nella seduta del 21 luglio 2016. È stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2016 (n. 1516/2016).

CANCELLATA LA DISPOSIZIONE SULLE COMMISSIONI D'ESAME. Accogliendo un rilievo di Palazzo Spada la disposizione concernente le commissioni d’esame per l’abilitazione dei manutentori è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, con adeguata norma primaria.

I PARERI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. E’ stato inoltre acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il 12 ottobre 2016 la commissione Attività produttive della Camera ha rappresentato la necessità che il governo provveda “a prevedere modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica n. 162 del 1999”, nonché “ad accelerare il ripristino di organi ed istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi”. Entrambe le osservazioni sono state accolte come raccomandazioni per il futuro.

L'11 ottobre 2016 la commissione Industria del Senato, preso atto che “lo schema di decreto in titolo non interviene con riferimento alla sicurezza degli ascensori in servizio installati antecedentemente al 1999”, ha invitato il Governo “a prevedere misure idonee volte ad assicurare la messa in sicurezza di tutti gli ascensori oggi operanti in Italia”. Tale osservazione è stata accolta come raccomandazione per il futuro. Infine, la commissione Industria di Palazzo Madama, considerato che lo strumento del regolamento governativo non consente di introdurre sanzioni penali o amministrative, ha segnalato “l’esigenza di attivare pertinenti strumenti previsti dalla legge”. Anche questa osservazione è stata accolta come raccomandazione per il futuro.

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