Integrata la convenzione Cnpi - Marsh per la copertura RC Professionale Asseveratore. La copertura è dedicata ai tecnici abilitati che rilasceranno asseverazioni come disposto dal cosiddetto decreto Rilancio, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Articolo 119 (asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) e anche a coloro che si occupano di asseverare l’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professioni e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini previsti dall’art.119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio). Il provvedimento, come è noto, richiede una copertura adeguata con un massimale minimo di 500.000 euro e disponibilità residua della copertura assicurativa maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato per poter certificare gli interventi agevolati dal maxi bonus.
L’accordo affronta anche alcuni aspetti fondamentali che presentano particolari criticità nei contratti di copertura assicurativa. La copertura “postuma”, prevista dalla polizza convenzionata AIG – CNPI, prevede l’ultra vigenza automatica per i 10 anni successivi alla scadenza. Questa condizione è già prevista nei contratti di RC professionale e si estende anche ai sinistri derivanti dall’esercizio delle attività legate all’asseverazione.
La polizza in convenzione AIG, non prevede la facoltà di “recesso” in caso di sinistro, sia che la denuncia sia presentata durante la vigenza del contratto sia che avvenga durante il periodo di ultravigenza della polizza nel caso della polizza assicurativa decennale “postuma”.
Quindi, la copertura assicurativa non può venire meno per volontà unilaterale della Compagnia, che non dovesse giudicare più “conveniente” il vincolo assicurativo per l’aumento del rischio legato al numero dei sinistri. Il Recesso dal contratto di assicurazione può avvenire solo nel caso di eventuali aggravamenti di rischio derivanti da nuove normative di legge non prevedibili al momento della stipula o nel caso di richieste di risarcimento fraudolente.
La polizza convenzionata con il CNPI contiene una clausola, che prevede la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso di quest’ultima nei confronti di terzi responsabili.
Riepilogando la soluzione comprende i seguenti vantaggi:
- Massimale “a consumo”, minimo € 500.000 con possibilità di integrazioni
- Premio a partire da € 300
- Retroattività dalle ore 24 del 19.07.2020
- Postuma di 10 anni già compresa in polizza
- Vincolo di solidarietà
- Validità della copertura sino al 31.12.2021
- Franchigia fissa di € 1.500, non opponibile al terzo danneggiato
In allegato l’informativa della tariffa Rc asseveratori e la nuova convenzione