Non hanno diritto alla fruizione del sismabonus gli acquirenti delle unità immobiliari che risulteranno dalla demolizione e ricostruzione di tre fabbricati. La società che realizzerà i lavori e alienerà gli immobili non ha, infatti, presentato la prevista asseverazione del tecnico al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico. Con la risposta n. 244 del 5 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate torna sui requisiti oggettivi e sulla documentazione necessaria per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
Nel caso in esame, la società istante, nel comunicare l’intenzione di realizzare, in un territorio classificato in zona sismica 1, un progetto di demolizione e ricostruzione di tre fabbricati a destinazione residenziale con aumento di cubatura (permesso dal regolamento comunale), pone due quesiti. Con il primo vuole sapere se l’incremento volumetrico sia di ostacolo al godimento del beneficio, con il secondo se le autorizzazioni all’avvio dei lavori sullo stesso lotto (la Scia per la demolizione dei fabbricati e manufatti esistenti e il permesso a costruire) siano anch’esse un problema per l’accesso al sismabonus, da parte dei futuri acquirenti delle unità immobiliari. In tutto ciò, e questo sì che è il vero nodo della questione, non ha ancora presentato l’asseverazione del direttore dei lavori, di cui all'articolo 3 del Dm n. 58/2017.
In relazione al primo punto, l’amministrazione ricorda che la disposizione normativa prevede, per gli acquirenti, la possibilità di fruire della detrazione fiscale anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente", quando le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. circolare n. 13/2019). Esattamente come nel caso prospettato.
Diverso il discorso in materia di documentazione. Per capire quale sia quella indispensabile, per l’Agenzia è necessario fare esclusivo riferimento alle linee guida, per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché alle modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, stabilite dal Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017.
In particolare, l’articolo 3 del decreto, prevede, tra l’altro, che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto e tale attestazione deve essere allegata “alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.
Dalla documentazione presentata e da quanto dichiarato dall'istante, ciò non è avvenuto, in quanto l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente. Quindi, il sismabonus è perso. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 244 del 5 agosto 2020