Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come decreto Rilancio, stabilisce all’art. 114 comma 14 l’obbligo per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, cioè per i professionisti tecnici, di stipulare “una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio”.
Cosa copre l'assicurazione Superbonus 110?
Quando sopra vale naturalmente anche per agli interventi edilizi che usufruiscono per esempio di Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, perché come noto richiedono l’asseverazione da parte di un professionista tecnico.
Tuttavia stipulare questo tipo di polizze non è affatto cosa semplice e il professionista si trova a districarsi tra diverse criticità che possono rendere non operativa o inadeguata la copertura assicurativa.
La prima criticità riguarda senza dubbio l’individuazione e la scelta del massimale. Per esempio un massimale uguale all’importo asseverato potrebbe non essere sufficiente a garantire il risarcimento di tutti i danni di un’asseverazione errata. Infatti, se lo Stato concede un bonus pari al 110% dell’importo asseverato, in caso di revoca del bonus lo Stato richiederà il 110%.
Per ottenere un massimale idoneo l’asseverante potrebbe indicare nel questionario, propedeutico alla stipula della polizza, un importo asseverato maggiorato e pagherà un premio di polizza sulla base del massimale richiesto. Inoltre se la compagnia d’assicurazione vuole escludere la copertura delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate deve indicarlo chiaramente nel testo di polizza, e gli intermediari devono evidenziare questa criticità nella dichiarazione che sono obbligati a fare ai sensi del regolamento Ivass n.40/2018.
Un’altra criticità evidenziate riguardano l’ultrattività, cioè la copertura oltre la scadenza della polizza: per legge deve essere di almeno 5 anni, ma questo periodo secondo gli esperti è insufficiente dal momento che l’Agenzia delle Entrate può contestare un’asseverazione infedele fino a 8 anni.
Possono essere inefficaci o inutili le polizze con la retroattività di 5 anni. È sufficiente indicare la data del decreto-legge, entrato in vigore nel luglio 2020. Poiché le assicurazioni coprono gli errori professionali e non le dichiarazioni non vere, non si è comunque protetti in caso di contestazione dell’assenza di polizza al momento della asseverazione.
Ci sono poi altre criticità sulle assicurazioni specifiche per le asseverazioni: per esempio alcune non coprono la condanna in solido, oppure non coprono l’errata interpretazione di vincoli urbanistici.
Assicurazione per asseverazione bonus
Quindi per una serie di motivi e per evitare brutte sorprese in caso di sinistro gli esperti consigliano ai professionisti tecnici di:
- stipulare una polizza di tutela legale con retroattività per i procedimenti penali;
- verificare che la polizza di tutela legale copra non solo i procedimenti penali, ma anche le controversie con la compagnia RC professionale (nel caso non ritenga in copertura il sinistro), le controversie con il proprio intermediario assicurativo (se non volesse assumersi la responsabilità di non aver evidenziato le criticità dell’assicurazione venduta) e, evidentemente, le controversie con il cliente il quale, danneggiato dalla perdita del beneficio fiscale, chiederà il risarcimento del danno all’asseverante;
- individuare per ogni polizza stipulata la dichiarazione delle criticità fatta dall’intermediario. Si tratta di un documento obbligatorio ai sensi del Regolamento Ivass;
- accertare l’eventuale assistenza in caso di sinistro prestata dal proprio intermediario.