“In generale, tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze”.
Lo chiarisce la rivista online dell'Agenzia delle Entrate rispondendo affermativamente - “purché si rispettino le indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle entrate” - alla domanda di Manuela D.: “Nel condominio in cui abito vorremmo stipulare per l’intero fabbricato una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. I singoli condòmini possono portare in detrazione la spesa sostenuta?”.
La detrazione non spetta sulle unità non residenziali
“Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze”, precisa FiscoOggi.
Certificazione della quota di premio
“La quota di premio relativa ai condòmini è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (circolare Agenzia delle entrate n. 14/2023)”, conclude la risposta.