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Assicurazione professionale, come confrontare (e scegliere) le polizze

Dagli Architetti di Mantova un documento che aiuta a districarsi nel panorama delle polizze assicurative, con l'obiettivo di aiutare i professionisti ad analizzare correttamente le proposte per scegliere quella più idonea

mercoledì 15 aprile 2015 - Erika Seghetti

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A distanza di quasi due anni dalla Riforma delle Professioni, che ha stabilito l'obbligo per i professionisti di stipulare una assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale, rimangono le difficoltà di confrontare e scegliere fra le numerose polizze proposte sul mercato. E' per cercare di fare chiarezza che l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova ha diffuso un documento 'La responsabilità civile del professionista', presentato in occasione del corso 'Regolamento e linee guida per la liquidazione dei compensi e obbligatorietà della polizza assicurativa' tenutosi lo scorso 10 aprile a Mantova.
Il documento (IN ALLEGATO) parte da una riflessione sui fondamenti normativi e giurisprudenziali chiarendo il significato di 'responsabilità civile' applicata ai professionisti e precisando a quali 'omissioni' o 'negligenze' si fa riferimento.  Prosegue, poi, identificando gli interlocutori a cui il professionista può rivolgersi per essere tutelato (Compagnie di assicurazione, brokers e consulenti in valutazione e gestione dei rischi per Professionisti), da scegliersi in base al livello di complessità delle problematiche da affrontare, per il tipo e le modalità di svolgimento dell’attività.

Analisi degli elementi costitutivi della polizza

Per arrivare all'analisi degli elementi costitutivi della polizza, che deve contenere le seguenti sezioni:

    -   definizioni (servono per chiarire il significato attribuito dalle Parti ad ogni termine usato in polizza. Da non sottovalutare in particolare le definizioni che si riferiscono ai temi essenziali della polizza: rovina parziale e totale, strumenti professionali, ultimazione dei lavori, ecc..)
    -   condizioni generali (regoolano, attraverso un articolato: il pagamento del premio, le modifiche all’assicurazione, la variazione dell’ubicazione, l’aggravamento del rischio e così via e richiamano i riferimenti di legge connessi alla polizza.
    -   responsabilità civile (La sezione Responsabilità Civile disciplina: l’oggetto dell’assicurazione e la sua estensione territoriale per ogni categoria di professionisti, le norme comuni, la responsabilità civile della conduzione dello studio, le delimitazioni (esclusioni), le eventuali garanzie aggiuntive (previste espressamente sulla scheda di polizza), le modalità di denuncia del sinistro)
    -   altre tipologie di rischio assicurate o assicurabili (Alcune polizze prevedono la possibilita? di estendere la copertura assicurativa anche a furto, incendio (beni dello studio), tutela giudiziaria (pagamento costi di assistenza legale nei procedimenti), interruzione dell’attività professionale, ecc. )
 -    la scheda di copertura della polizza, che sintetizza gli elementi economici essenziali (massimali, franchigie, premio), date di riferimento e scadenza.

CONTENUTI INDISPENSABILI
Oggetto dell’assicurazione
E’ opportuno che la polizza identifichi esattamente quali sono i danni, involontariamente cagionati, dal professionista, per i quali la compagnia si obbliga a tenerlo indenne per:
1. danni a Terzi
2. danni al Committente
distinguendoli, in questo secondo caso: a) per morte, per lesioni personali e per danni a cose, b) per danni ad opere progettate e/o dirette, c) per danni patrimoniali
Le linee guida del CNAPPC prevedono che la polizza sia del tipo “All risks”, ovvero con copertura anche dei rischi non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione.
In ogni caso, è opportuno valutare tutte le proposte con molta attenzione per capire su quale base di rischio è stato commisurato il premio richiesto, perchè “difficilmente la compagnia accetterà di sostenere un rischio non compreso tra quelli valutati in origine per determinare il premio”.
Le opere assicurabili
Solitamente, il contratto, definisce le tipologie di opere oggetto di copertura riferendosi all’articolo 14, capo secondo della legge n. 143 del 1949, cioè alla vecchia tariffa professionale, riferimento che andrebbe aggiornato in seguito all’entrata in vigore del D.M. 140/2012 ed al D.M. 143/2013 (Regolamento recante la
A tale proposito è opportuno prestare molta attenzione, nello svolgimento della propria attività, a non “sforare” i limiti delle competenze “riservate” per legge agli Architetti P.P.C. (Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925), perchè eventuali danni causati nello svolgimento di queste attività, non verranno risarciti.

Il documento prosegue con focus su: premialità, massimali, garanzia postuma, esclusioni, diritto di rivalsa e polizze integrative. Vi invitiamo a scaricarlo per tutti gli approfondimenti.
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