Il parere di...

assoRinnovabili: “No all’esclusione dai certificati bianchi per gli impianti rinnovabili”

L'Associazione contraria all'ipotesi di escludere dal meccanismo dei TEE gli interventi volti alla valorizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica in luogo di combustibili fossili

venerdì 9 ottobre 2015 - Redazione Build News

fotovoltaico_industriale

Secondo assoRinnovabili “l’esclusione dai certificati bianchi per gli impianti rinnovabili, se non adeguatamente bilanciata da idonei programmi di supporto alternativi, sfavorirebbe le iniziative di autoconsumo ponendosi oltretutto in contrasto con le indicazioni della Commissione Europea e delle normative comunitarie di settore”.

È questa una delle osservazioni che l'Associazione ha formulato al documento di consultazione pubblica sulle proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo del Certificati Bianchi.

MISURE PER TUTELARE LA GENERAZIONE DISTRIBUITA. assoRinnovabili esprime “forte contrarietà in merito alla possibilità che i Ministeri escludano dal meccanismo dei certificati bianchi gli interventi volti alla valorizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica in luogo di combustibili fossili.

E’ noto infatti, ad esempio, come la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili presso gli utenti finali comporti una migliore classe energetica per l’edificio destinatario dell’installazione, determinando una riduzione dei consumi da fonte fossile. La diffusione di queste tipologie di impianti, genera per il sistema Paese benefici sociali, ambientali e strutturali tali da considerare ragionevole solo la scelta di tutelarne se non potenziarne le relative iniziative promotrici.

Inoltre, sebbene si comprendano le ragioni addotte di razionalizzare i vari strumenti di promozione vigenti, si ritiene inesatto giustificare la possibile esclusione degli impianti a fonti rinnovabili dal meccanismo dei certificati bianchi con il riferimento all’esistenza di “altri strumenti di incentivazione”, in quanto non corrispondente alla realtà odierna. Ad esempio per le caldaie a biomassa a uso industriale e gli impianti fotovoltaici (realizzati presso enti pubblici o aziende), che non godono di specifici strumenti di incentivazione, quello dei certificati bianchi rappresenta il principale strumento di supporto attualmente vigente. Eliminare anche questo meccanismo significherebbe infierire l’ennesimo duro colpo al settore delle energie rinnovabili e della generazione distribuita in particolare, già in grande difficoltà.

Ciò peraltro evidenzia l’assenza di una reale politica a favore della generazione distribuita, di una visione globale su questo tema e di un’idonea programmazione futura”.

assoRinnovabili ricorda che “la Commissione Europea, nella recente comunicazione al Parlamento Europeo e alle principali istituzioni comunitarie (“Delivering a New Deal for Energy Consumers” - Brussels, 15.7.2015 - COM(2015) 339 final), ha ribadito l’importanza di supportare l’autoconsumo. In particolare, nell’allegato alla suddetta comunicazione, “Best practices on Renewable Energy Self-consumption”, la Commissione esprime dei concetti fondamentali a favore della generazione distribuita”.

LE ALTRE PROPOSTE DI ASSORINNOVABILI

Art. 4 Revisioni della modalità di riconoscimento dei CB

Si ritiene che la correzione del coefficiente di durabilità TAU dal valore di circa 3 a circa 1,5/2 infici in maniera decisiva la redditività degli impianti/progetti dal momento che l’effetto addizionale del TAU sarebbe poco incisivo.

Tale modifica pare peraltro in contrasto con l’obiettivo di “potenziamento” del sistema dei TEE dichiarato dal presente documento di Consultazione.

assoRinnovabili propone, pertanto, di non intervenire sul coefficiente TAU.

Art. 4.1 Periodo di vita utile pari alla vita tecnica

Il documento di consultazione introduce la possibilità di consentire al proponente di continuare ad optare per l’anticipazione, nei primi 5 anni dell’incentivo, dei titoli corrispondenti ai risparmi che si stima possano essere conseguiti dal sesto al decimo anno della vita tecnica; ciò dovrà però avvenire a fronte della prestazione da parte del richiedente di idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi eventuali di restituzione al GSE dei titoli emessi anticipatamente, qualora si verificasse che gli stessi non erano dovuti in tutto o in parte. In alternativa, l’incentivo dovrà essere distribuito sulla vita utile dell’impianto ed erogato per un orizzonte di quindi anni.

È da considerare che, se l’incentivo venisse spalmato su un periodo decennale o addirittura ultradecennale, esso perderebbe di interesse per la maggior parte degli operatori, in quanto si perderebbe gran parte dell’effetto addizionale dell’incentivo, il cui compito è appunto quello di accorciare il Tempo di Rientro degli investimenti.

Si propone pertanto che venga mantenuta la durata di 5 anni attuale.

In subordine, comprendendo la necessità di evitare speculazioni, l’Associazione propone che le garanzie possano essere al più di natura assicurativa per evitare eccessivi costi finanziari che scoraggino l’intervento e auspica, inoltre, che tale meccanismo sia applicato a partire da una certa soglia di riconoscimento economico atteso (ad esempio € 100.000), facendo salvo un primo scaglione d’incentivo minimo.

Art. 4.2 Periodo di vita utile pari a 5 anni e introduzione di un “fattore di premialità”

La proposta di prevedere il riconoscimento dei certificati per i risparmi effettivamente realizzati per un periodo pari a 5 anni, con l’introduzione di un “fattore di premialità”, potrebbe indurre in discriminazioni tra gli operatori a parità di risparmi energetici conseguiti, il che risulterebbe contraddittorio con gli obiettivi e la concezione del sistema stesso dei TEE. Il fattore di premialità previsto non appare, inoltre, adeguato a garantire un’effettiva addizionalità del TEE rispetto all’attuale fattore TAU. In alternativa a tale proposta, si potrebbe proporre di applicare un TAU revisionato uguale per tutti i progetti, di valore inizialmente non inferiore a 3, destinato a ridursi solamente in caso di surplus di TEE assegnati rispetto agli obiettivi nell’anno precedente.

Art. 6.1 Settore civile

L’Associazione ritiene condivisibile l’esigenza di razionalizzazione e di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla verifica del rispetto del divieto di cumulo nel caso delle schede standard. Al fine di ottenere tale risultato si propone di stabilire, per le sole schede standard del settore civile, che il beneficio dell’incentivo sia ottenibile soltanto dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa di realizzazione dell’intervento; in tale modo si eliminerebbe alla fonte qualsiasi possibilità di doppia rendicontazione.

Art. 7.2 PPPMC

In merito alle proposte di modifica del sistema di valutazione a consuntivo, si vuole sottolineare come le misure ex-ante determinino un considerevole aumento dei costi per ESCO e imprenditori e un conseguente rallentamento degli investimenti.

Inoltre istituire la soglia minima di risparmio a 40 TEP, nel settore civile, significherebbe tecnicamente rendere molti interventi di difficile realizzazione.

Infine, assoRinnovabili auspica che l’eliminazione dell’attuale previsione del “silenzio assenso” possa, di contro, garantire tempi certi di completamento del procedimento di istruttoria.

Art. 10 Misure per prevenire comportamenti speculativi

assoRinnovabili potrebbe condividere l’introduzione di un limite alla vita dei TEE, purché sia garantita la massima automazione, semplificazione e trasparenza degli adempimenti per gli operatori del mercato: in particolare, tale limite risulterebbe accettabile soltanto se il registro dei TEE mostrasse i titoli suddivisi per date di scadenza, e se il sistema di Borsa vendesse automaticamente per primi i TEE più vecchi posseduti nel portafoglio.

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