Consentire lo sviluppo della microcogenerazione attraverso l’introduzione di misure di semplificazione.
I suggerimenti arrivano da assoRinnovabili che propone di superare il quadro autorizzativo “inadeguato e inutilmente complicato” che oggi ostacola la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) intralciando un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e termica.
ELIMINARE LA DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA PER I MICRO COGENERATORI FINO A 50 KW. assoRinnovabili chiede l'eliminazione della denuncia di officina elettrica per i micro cogeneratori fino a 50 kW. Pertanto, all’articolo 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole “non superiore a 20 kW”, vanno aggiunte le seguenti: “nonché le unità di microcogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
DETRAZIONI FISCALI. Occorre inoltre riconoscere in modo esplicito, anche a questa tipologia d’installazioni, il beneficio delle detrazioni dall’Irpef o dall’Ires; tale agevolazione è attualmente stabilita nella misura del 65% delle spese sostenute. Quindi, all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e ss.mm.ii, si deve aggiungere la seguente lettera c): “c) per l’acquisto e la posa in opera dei microcogeneratori, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro”.
ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE. La microcogenerazione va poi inserita tra gli adempimenti obbligatori per edifici di nuova costruzione, come è stato fatto per gli impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, all’articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) sostituire le parole “l’utilizzo di fonti rinnovabili” con “l'installazione di impianti da fonte rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
PREVENZIONE INCENDI. In tema di prevenzione incendi, l'Associazione suggerisce di innalzare il limite di 25 kW meccanici ad almeno 50 kW. Quindi, al punto 49 dell’Allegato I, di cui all'articolo 2, comma 2 del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, sostituire le parole “a 25 kW” con “a 50 kW”.
PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER. La farraginosità e la lentezza dei procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili ostacolano la crescita del settore e ne aumentano i costi di finanziamento. È necessario dunque semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire l’adozione di norme regionali omogenee. Per esempio, prevedendo che il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione idroelettrica confluisca all’interno del procedimento di autorizzazione unica.
INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AssoRinnovabili propone di introdurre meccanismi di accelerazione del procedimento autorizzativo e ampliare le ipotesi di silenzio – assenso previste dall’ordinamento, nonché prevedere poteri sostitutivi e sanzionatori nei confronti delle amministrazioni territoriali, attribuiti a un organo centrale.
IMMISSIONE DEL BIOMETANO IN RETE. L’immissione del biometano in rete, dopo oltre 4 anni dalla pubblicazione del D.Lgs n. 28/2011, che ha fissato i principi per l’incentivazione del biometano, non è ancora possibile nel nostro Paese. L'associazione chiede di consentire l’immissione in rete del biometano, di qualunque tipologia, se conforme a ragionevoli parametri. Va completato il quadro regolatorio di riferimento e adottate norme sulla qualità del gas equilibrate e non discriminatorie.
CONNESSIONI DEI PICCOLI IMPIANTI. Le pratiche di connessione alla rete per i piccoli impianti sono eccessivamente onerose. Vanno semplificate le regole di connessione sotto i 50/100 kW e semplificato il Regolamento di Esercizio nella parte tecnica relativa al benestare all’esercizio da parte del Gestore di Rete.
CONTATORI ELETTRONICI. L’evoluzione dell’elettronica negli ultimi anni è stata molto importante e pertanto anche l’elettronica dei cosiddetti contatori statici, rispondenti alla Direttiva 2004/22/CE (MID), può essere definita di affidabilità e sicurezza decisamente superiore ai contatori meccanici a induzione; oltretutto essendo realizzati con microprocessore, sono in grado di autosegnalare eventuali anomalie sulla misura.
assoRinnovabili suggerisce di ridurre la frequenza della periodicità delle verifiche sulla taratura degli attuali contatori elettronici rispondenti alla Direttiva Europea (MID), portandola da 3 a 5 anni (retrocedendo quelli ad induzione a 3 anni). Come noto, con una prima Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dicembre 1953, veniva definita la necessità di effettuare la ritaratura dei contatori installati almeno ogni 5 anni. Con Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 viene riconosciuta la validità dei contatori elettronici denominati “contatori statici”, soggetti a controllo fiscale, con la particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni. Pertanto eliminare all’ultimo cpv. della Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 le parole “con la particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni”.
SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA (SEU). I Sistemi Efficienti di Utenza che il Legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento oltre 7 anni fa (con d.lgs. n. 115/2008), in attuazione della Direttiva 2006/32/CE, rischiano di non trovare la massima diffusione raccomandata dalla Commissione Europea (Comunicazione COM(2015) 339), a causa della disciplina attuativa del d.lgs. che ne rende complicata, gravosa e, in certi casi, impossibile l’installazione.
È necessaria quindi una semplificazione delle procedure di qualifica, in particolare per i piccoli/medi operatori non professionali, rendere non discriminatoria la disciplina del computo degli oneri generali di sistema per gli impianti a fonti rinnovabili di piccole dimensioni e rivedere la definizione di “unità di consumo” fornita dall’AEEGSI.
REGISTRO DI PRODUZIONE. Durante ogni anno di esercizio, i soggetti esercenti impianti di produzione di energia elettrica considerati “Soggetti obbligati” al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica (art. 53 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i.) devono compilare manualmente un “registro di produzione” in cui inserire le letture dei contatori installati, ovvero:
- la lettura relativa al “contatore di produzione”;
- le letture relative al “contatore di scambio” (per i dati di cessione e prelievo).
La frequenza di compilazione viene stabilita dall’unità territoriale competente ma il più delle volte è giornaliera.
Va prevista l’implementazione di una procedura informatizzata per la compilazione e l’invio del registro di produzione e l'introduzione in ambito nazionale di una periodicità mensile nella compilazione del registro.
Pertanto occorre emanare una circolare dell’unità centrale dell’Agenzia delle Dogane che implementi una procedura informatica e vincoli alla periodicità mensile le richieste delle unità territoriali dell’Agenzia delle Entrate.