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Attestati di prestazione energetica (APE), nuove regole sulle sanzioni in Lombardia

Nella nuova Legge regionale di semplificazione introdotta una modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006

venerdì 7 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 49 di Giovedì 6 dicembre 2018, è stata pubblicata la Legge regionale 4 dicembre 2018 - n. 17 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018”, in vigore da oggi 7 dicembre 2018.

L'articolo 23 di questa legge introduce una modifica alla normativa regionale in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative. Il comma 17 octies dell’articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) è sostituito dal seguente:

«17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall’elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.».

Ogni riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto in atti amministrativi o in norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all’attestato di prestazione energetica (APE).

La modifica al comma 17 octies dell’articolo 27 della l.r. 24/2006 si applica alle violazioni contestate a decorrere dal 7 dicembre 2018 cioè dalla data di entrata in vigore della Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018.

In allegato la Legge regionale

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