È stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 14 dicembre 2016 parte prima la Legge regionale 7 Dicembre 2016 n. 32 recante “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione.”
Come spiega la relazione di maggioranza al Consiglio, la legge regionale interviene sulla normativa in materia di rendimento energetico nell’edilizia, al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni intervenute a livello nazionale, in attuazione della direttiva 2002/91/CE in materia, e in coerenza con gli obiettivi di cui alla legge regionale sulla crescita.
Il provvedimento interviene sulla legge regionale 22/2007 disponendo, innanzitutto, il rinvio alla normativa nazionale per le definizioni di riferimento in materia e facendo venire le meno le competenze regionali passate in capo alla quella statale, anche abrogando le disposizioni idonee a generare conflitti in tal senso o dubbi interpretativi o applicativi.
BANCHE DATI PER GLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E GLI IMPIANTI TERMICI. Vengono, inoltre, disciplinate le banche dati regionali operanti rispettivamente nel settore degli attestati di prestazione energetica degli edifici (SIAPEL) e in quello degli impianti termici della Regione (CAITEL).
Si interviene coerentemente sui contenuti del regolamento attuativo della legge regionale, con particolare riferimento ai criteri per l’interconnessione tra le banche dati regionali, ai piani e alle procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica e alle disposizioni attuative della normativa sull’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. In funzione della suddetta revisione delle competenze si provvede, inoltre, all’espunzione delle disposizioni relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti minimi di prestazione energetica e ai criteri e modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato.
Le altre disposizioni del provvedimento intervengono sul contributo dovuto in relazione al rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso alla banca dati della Regione, prevedendone anche la relativa norma finanziaria, e sugli accertamenti e le ispezioni di competenza dei Comuni.