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Attestati di Prestazione Energetica, il Piemonte disciplina controlli e sanzioni

Istituito un corso di raccordo formativo per certificatori energetici, a cui possono essere ammessi solo i soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione e che dispongano del relativo attestato di frequenza

giovedì 27 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.51 del 20 dicembre 2018 è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 43-8097 recante “Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici”.

Con questo provvedimento – IN ALLEGATO - la Giunta piemontese ha deliberato:

1) di confermare che, ai sensi del paragrafo 7, dell’Allegato A della d.g.r. n. 14-2119 del 21 settembre 2015, rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica (APE):

- siano svolti da ARPA, su un campione pari ad almeno il 2% di quelli depositati annualmente sul SIPEE (percentuale corrispondente a circa 2500 APE all’anno);

- siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e possano consistere:

a) nell’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al d.m. 26 giugno 2015 (c.d. d.m. “Linee guida”);

b) nelle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;

c) nelle ispezioni delle opere o dell’edificio;

2) di stabilire che per la programmazione dei suddetti controlli, ARPA proceda agli stessi altresì sulla base dei seguenti criteri:

- presentazione di segnalazioni o esposti alla Regione Piemonte o all’ARPA che evidenzino situazioni di violazione delle norme vigenti in merito agli attestati di prestazione energetica;

- redazione di attestati di prestazione energetica eseguiti dal certificatore in assenza di sopralluogo (a tale proposito la distanza geografica della sede operativa del professionista o la redazione mediante l’utilizzo di siti web costituiscono elementi di criticità);

- incongruenza dei dati e dei calcoli effettuati e presenti sul SIPEE;

- numero elevato degli attestati rilasciati dal medesimo certificatore rispetto alla media;

3) di stabilire che all’accertamento delle violazioni delle norme di cui all’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., che disciplinano i criteri e le modalità di redazione degli attestati di prestazione energetica, ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provveda ARPA, come sintetizzato nella seguente tabella riepilogativa:

4) di dare atto che:

- per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.;

- i proventi delle suddette sanzioni, introitate da ARPA, sono destinati allo svolgimento delle ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici;

5) di stabilire che ARPA, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendiconti alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile, i dati relativi all’attività sanzionatoria svolta nell’anno precedente, indicando in particolare le violazioni accertate, gli importi delle sanzioni irrogate, gli importi delle sanzioni versate nel medesimo periodo temporale all’entrata del bilancio dell’ARPA e l’utilizzo da parte dell’ARPA delle risorse introitate;

6) di stabilire che ARPA applichi le sanzioni relativamente ai procedimenti sanzionatori avviati a far data dal 1 ° gennaio 2019, mentre i procedimenti in corso si concluderanno secondo le disposizioni precedentemente in vigore;

7) di istituire un corso di raccordo formativo, a cui possono essere ammessi solo quei soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione, ai sensi del paragrafo 4.2 della disciplina allegata alla d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009, e che dispongano del relativo attestato di frequenza;

8) di stabilire che tale corso di raccordo, preliminare all’esame di profitto, abbia durata superiore a 40 ore e abbia come oggetto gli approfondimenti relativi alle novità normative intervenute nelle materie fondamentali;

9) di stabilire che i contenuti formativi minimi siano dettagliati nell’aggiornamento della “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica”, di cui alla Determina Dirigenziale 16 novembre 2015, n. 799, a cura della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

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